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730 precompilato: ecco come funziona

Ormai manca poco: il 730 precompilato è alle porte. Dal 15 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate farà fare il suo esordio ad un nuovo strumento che affiancherà il 730 ordinario e il Modello Unico.

Con il 730 precompilato l’Amministrazione Finanziaria darà la possibilità ai contribuenti di ricevere la propria dichiarazione già pronta “a domicilio” dando la facoltà al contribuente di accettarla, modificarla o eventualmente provvedere all’invio della propria posizione reddituale secondo i canali ordinari.

Il 730 precompilato, secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate, interesserà, in questa fase sperimentale, circa 20 milioni di contribuenti italiani. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di una buona parte dei lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente che:
– hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
– hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014;
– Non hanno avuto partita Iva nel 2014 (ad eccezione dei produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7 mila euro);
– Non hanno presentato più dichiarazioni per l’anno d’imposta precedente.

Il contenuto del 730 precompilato conterrà già gli oneri detraibili e deducibili provenienti da:
– redditi da lavoro o pensione comunicati dal proprio sostituto d’imposta (il datore di lavoro/pensione);
– i dati catastali in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
– Le detrazioni e deduzioni derivanti dalle informazioni comunicate al Fisco dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. Per intenderci si tratta degli importi riferiti a interessi passivi dei mutui, i premi versati alle assicurazioni e i contributi previdenziali versati.
– dal 2016 saranno riportate anche le spese sanitarie.

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Vediamo, come funzionerà la consegna del 730 precompilato ai contribuenti. La dichiarazione non sarà inviata a casa ma sarà messa a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin (la richiesta del codice pin si effettua sempre sul sito dell’Agenzia con una procedura molto semplice; una prima parte del codice sarà consegnata immediatamente sul sito e una seconda parte sarà, invece, spedita a casa entro 15 giorni dalla richiesta).

Accedendo nella propria posizione personale il contribuente potrà visualizzare:
– il modello 730 precompilato
– l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga)
– il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione
– un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

Il contribuente è poi libero di accettare, integrare, correggere la dichiarazione e trasmetterla alla Agenzia delle entrate entro il 7 luglio attraverso tre canali:
– direttamente;
– attraverso il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
– tramite CAF e professionisti.

Nel caso di consegna al sostituto, al Caf e al professionista è necessario consegnare apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato, oltre a copia del 730 in busta chiusa.

Ma quale dovrebbe essere il vantaggio per il contribuente? Perché dovrebbe fidarsi di una dichiarazione predisposta dal Fisco oltre alla semplice semplificazione del procedimento? È la stessa Agenzia delle Entrate che ci indica la risposta: il vantaggio fondamentale per il contribuente è legato ai controlli.

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Con il 730 precompilato anche nella fase dei controlli potremmo trovarci in diverse situazioni:
– se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri in possesso dell’Agenzia;
– se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno regolarmente effettuati in capo a questi ultimi (Caf e professionisti). E se dai controlli emerge un visto di conformità infedele l’intermediario è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest’ultimo);
– se la dichiarazione è stata presentata, con modifiche, direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale, il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno
diritto a detrazioni/deduzioni.

Concludendo, se per il contribuente è uno strumento di semplificazione notevole, l’introduzione del 730 precompilato aumenta in modo esponenziale le responsabilità di Caf e intermediari abilitati che, in caso di invio delegato a loro, apponendo il visto di conformità sulla dichiarazione diventano i diretti responsabili per quanto dichiarato dall’assistito, salvo il caso di comportamento doloso di quest’ultimo.

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