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Addio al modello 770 dal prossimo anno

La Certificazione Unica è stata introdotta dal Decreto semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché di lavoro autonomo provvigioni e alcuni redditi diversi, corrisposti in un determinato periodo d’imposta.

La nuova certificazione, come sappiamo, ha sostituito il Cud e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prima certificati in forma libera, dovendo ora essere compilata dal datore di lavoro o dal professionista abilitato e consegnata sia al lavoratore che trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate per popolare i dati del 730 precompilato dei soggetti che possono usufruire di tale modello di dichiarazione.

Quest’anno il termine di invio è scaduto il 9 marzo in quanto il termine originario cadeva di sabato e dunque prorogato al lunedì successivo ed in caso di omesso o tardivo invio è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, non applicabile laddove le certificazioni non abbiano avuto riflessi sul 730 precompilato.

Infatti con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafo 2.9, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per il primo anno, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) si sarebbero potute inviare anche dopo il 7 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni.

Con la circolare n. 26 /E del 7 luglio 2015 l’Agenzia ha poi chiarito la propria posizione, ritenendo che tali certificazioni si sarebbero potute trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato, slittato al 21 Settembre scorso.

Ma tra le due comunicazioni, 770 e CU, la differenza si sostanzia in ben pochi elementi, quale ad esempio l’indicazione delle date di versamento delle ritenute operate, quindi più che semplificazione si è quasi sfiorata la duplicazione degli adempimenti nel corso dell’anno 2015.

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Ed ecco che in tal senso forse il rimedio verrà posto dalla Legge di Stabilità 2016, prevedendo che dal prossimo anno, il datore di lavoro che invia all’Agenzia delle entrate la Certificazione unica con le ritenute relative ai redditi dei lavoratori non dovrà più duplicare l’operazione d’invio, essendo le due trasmissioni «equiparabili», probabilmente l’ottica è quindi di unificarle, anticipando così di fatto la scadenza entro la quale terminare gli invii telematici.

Allo stato attuale è l’art 49 comma 4 lettera b) del DDL 2111, attualmente in esame al Senato, che così dispone: “… b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai solo fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. “.

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