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APE: nuova certificazione in arrivo

Pubblicata a fine Marzo, la nuova versione della norma UNI 10349:2016 (revisione delle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente del 1994), con la revisione della parte 4 e delle nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300, giunge a conclusione e perfezionamento tutta la normativa tecnica necessaria per la preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

L’APE subirà dei cambiamenti a partire dal 29 giugno prossimo, in quanto da quella data entreranno in vigore (su tutto il territorio nazionale) le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS citate a corollario della disciplina della legge 90/2013 e dei decreti attuativi D.M. 26 giugno 2015.

Ma come cambia il nuovo APE 2016-2017?

In breve analisi la norma sostituisce la vecchia versione del 1994, ma rimpiazza anche, per la parte 1, la UNI/TR 11328-1:2009. La UNI 10349:2016 è composta da 3 parti.
La parte 1 fornisce, suddivisi per provincia, i dati per il calcolo dei fabbisogni annuali di energia per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici.

La parte 2 della UNI 10349 (versione 2016) fornisce, sempre per provincia, dati climatici per il calcolo dei carichi di progetto annuali per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici sia per il periodo invernale che estivo, necessari per il corretto dimensionamento degli impianti di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo degli edifici.

In ultimo, la parte 3 contiene, sia per la stagione di raffrescamento che di riscaldamento degli edifici, la metodologia di calcolo per determinare i gradi giorno, le differenze cumulate di umidità massica, la radiazione solare cumulata sul piano orizzontale e l’indice sintetico di severità climatica del territorio. Sempre compresa in quest’ultima parte viene fornita la metodologia per la zonizzazione climatica estiva del territorio nazionale e per la stima del fabbisogno di energia per la climatizzazione degli edifici.

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Le revisione delle parti 4 -6 della UNI/TS 11300, seguono quelle avvenute nell’ottobre del 2014.
In particolare, la parte 4 ha ad oggetto il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella parte 2. Viene invece abrogata la formula 128 (paragrafo 11.4.2.6), che prevedeva la sottrazione dall’energia in ingresso dell’energia elettrica prodotta dai cogeneratori, anche qualora fosse termica.

Nella parte 5 vengono forniti metodi di calcolo per la valutazione dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione e per il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base del bilancio tra quota importata ed esportata di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per concludere, la parte 6 va ad intervenire sul certificatore energetico per la redazione del nuovo APE, prevedendo la necessità e l’obbligo di stimare anche i consumi derivanti dagli impianti per il trasporto di persone o cose (solo per le categorie di edifici dove la stima è prevista).

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