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Assunzioni, ecco le agevolazioni per il 2015

Con la Circolare n.17 del 29 gennaio 2015, l’INPS ha (finalmente) fornito i primi chiarimenti applicativi in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotto della Legge di Stabilità 2015. Analizziamo nel dettaglio quali sono le agevolazioni e gli ambiti di applicazione.

DECORRENZA E DURATA
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione (o trasformazione).

MISURA
È pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di Euro 8.060,00 annui.
Per quanto concerne i rapporti di lavoro part-time, la soglia massima va calcolata in proporzione all’orario ridotto di lavoro. L’applicazione del beneficio non determina alcuna riduzione delle prestazioni previdenziali nei confronti dei lavoratori interessati.

DATORI DI LAVORO INTERESSATI
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.

LAVORATORI BENEFICIARI
L’esonero contributivo per le nuove assunzioni riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ad eccezione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente o a chiamata.

REQUISITI
Il diritto all’esonero contributivo triennale è subordinato all’esistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
1) Il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato;
2) Il lavoratore, nel periodo dall’01/10/2014 al 31/12/2014, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo;
3) Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che lo assume.

Vedi anche  Contributo imprese: nuova disciplina accesso "Nuova Sabatini"

L’ESONERO CONTRIBUTIVO NON SPETTA SE:
a) Le assunzioni violano il diritto di precedenza (spetta al lavoratore impiegato in azienda con contratto a termine per più di 6 mesi);
b) Il datore di lavoro è interessato da CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
c) Le assunzioni riguardano lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che alla data del licenziamento presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume;
d) Il datore di lavoro non rispetta obblighi di contribuzione previdenziale (DURC) e viola le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.

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