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Compenso amministratori: criteri legittimi di deducibilità

Con ordinanza n. 11781/2016 la Cassazione ha fornito nuovamente indicazioni in merito alla deducibilità dei compensi degli amministratori. L’ordinanza in questione vede vittoriosa l’Agenzia delle Entrate, in quanto la Suprema Corte si è espressa specificando che ove i compensi degli amministratori di società di capitali non siano stati determinati nell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2389 cc, si rende necessaria una esplicita delibera assembleare (salva l’ipotesi di amministratori investiti di particolari caratteristiche per i quali la misura del compenso sia stabilita dall’organo amministrativo). In difetto di delibera assembleare quindi non sussiste alcun diritto al compenso.

Tale disposto normativo è stato richiamato più volte dal fisco in sede di verifica e, a sostegno delle proprie tesi, ha adito ai principi enunciati dalla Cassazione con la sentenza n.21933/2008 a Sezioni Unite, ribaditi anche con le sentenze 20265/2013, 5359/2014 e 21953/2015 (senza dimenticare la sentenza 23872/2007 ove la Cassazione stabilì l’indeducibilità del compenso non in relazione all’inosservanze delle norme del codice civile, bensì dove l’assenza di delibera andava chiaramente a configurare un elemento sintomatico di intento evasivo).

Il consenso assembleare non può inoltre essere inoltre indirettamente “demandato” all’approvazione del bilancio, pur ove questo contenga la posta relativa ai compensi degli amministratori ed anche qualora sia già inserito in busta paga, in quanto non idoneo a sostituire l’esplicita approvazione come richiesto dalla norma.

Di fatti, solo una delibera assembleare esplicita permette la deducibilità del costo in Unico (sebbene fiscalmente il presupposto per la deducibilità di un costo sia rappresentato dal rispetto delle condizioni di cui all’art. 109 del Tuir ovvero certezza e/o determinabilità e successivamente dall’art. 95 che ne prevede esplicitamente la deduzione secondo il principio di cassa allargato), non potendo neanche far ricadere la decisione neanche nelle cd “varie ed eventuali” ma ponendolo come punto all’ordine del giorno (ad eccezione di quando sia determinato nella stessa assemblea di nomina).

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Quindi a sostegno della deducibilità fiscale viene definitivamente posta la disposizione civile per legittimarne la corresponsione e la deduzione, consolidandosi ulteriormente l’indirizzo della Cassazione.

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