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Computo in diminuzione delle perdite pregresse: approvato il modello

Nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e di accertamento con adesione, le perdite pregresse accertate possono essere scomputate dal maggior imponibile accertato solamente a seguito di presentazione di appostita istanza da parte del contribuente.

In tale contesto, si segnala che, con Provvedimento 51240 dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse (Link).

Il modello si compone di un frontespizio ove trovano collocazione i dati personali del contribuente e da un quadro denominato US contenente l’indicazione delle informazioni utili ai fini del computo in diminuzione delle perdite.

Il modello deve essere presentato dai contribuenti che intendano utilizzare le perdite pregresse accertate ai sensi dell’art. 42 del D.P.R 600/1973 e, nella fase di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 218/1997

Si considerano perdite utilizzabili sono quelle maturate anteriormente al periodo di imposta in oggetto e non ancora utilizzate alla data di presentazionbe del modello.

Il modello può essere reperito sul sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere inviato non telematicamente ma attraverso il canale di posta elettronica certificata.

Il Provvedimento specifica inoltre che in caso di notifica dell’avviso di accertamento il modello deve essere presentato entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all’art. 21 del D. Lgs 546/1992

La presentazione del Modello sospende il predetto termine di sessanta giorni, durante i quali l’Ufficio provvederà al ricalcolo degli eventuali maggiori importi dovuti; l’invio dell’istanza non preclude tuttavia la possibilità di presentare accertamento con adesione.

Il Provvedimento si occupa di definire il rapporto tra l’invio del modello e l’istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di avviso di accertamento, fissandone la tempistica e le conseguenze in materia di sospension dei termini.

Vedi anche  Branch exemption, l'Agenzia delle Entrate chiede suggerimenti

A seguito dello scomputo delle perdite pregresse effettuato dall’Ufficio, l’Amministrazione finanziaria riduce l’importo delle perdite riportabili ai sensi degli art. 8 ed 84 del TUIR nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

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