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Credito d’imposta acquisto beni strumentali al Sud – Legge di Stabilità 2016

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese a sostegno degli investimenti nel Mezzogiorno, una misura prevista per tutte le imprese che, nel quadriennio 2016-2019, acquistino beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (al comma 98).

I soggetti che potranno beneficiare del credito d’imposta sono esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, con la sola esclusione, tra questi, dei soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione si applica a tutte le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature varie, che facciano parte di un progetto di investimento iniziale come definito ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 (1).

Il credito d’imposta compete per gli investimenti destinati a strutture produttive localizzate nelle aree delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

L’ammontare massimo degli investimenti agevolabili è così strutturato:
– 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
– 5 milioni di euro per le medie imprese;
– 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Sulla parte del costo complessivo relativo ai nuovi investimenti – eseguiti in ciascun periodo di imposta – che eccede gli ammortamenti dei beni di investimento produttivi della stessa struttura dedotti nel periodo d’imposta, si calcolerà la percentuale di agevolazione, pari a:
20% per le piccole imprese;
15% per le medie imprese;
10% per le grandi imprese.

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E’ espressamente previsto che il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili né è soggetto all’ordinario limite di utilizzo di 250.000 annui previsto dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Tuttavia, alle imprese agricole attive nella produzione primaria, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, l’agevolazione sarà concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, sarà fruibile a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento, ma prima di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una comunicazione, a seguito della quale verrà data autorizzazione dall’agenzia stessa all’utilizzo del credito d’imposta, comunicazione le cui modalità, termini e contenuto saranno successivamente stabiliti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta dovrà chiaramente essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazione dei redditi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Per la lettura del testo integrale del testo della Legge di Stabilità 2016, potete consultare questa pagina.

(1) Art. 1 punto n.49 del Regolamento UE n. 651/2014 (si fa presente che nel documento pubblicato da EUR- lex – banca dati ufficiale dell’Unione Europea- vi è un errore di traduzione, tempestivamente segnalato ed ivi corretto dall’autore del presente articolo):
1) investimento iniziale
– un investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
– l’acquisizione di immobilizzazioni appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.
2) investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (punto 51):
– un investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
– l’acquisizione di immobilizzazioni appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando le immobilizzazioni acquisite non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

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