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Deducibilità delle spese sostenute su beni di terzi entro la scadenza

La deducibilità delle spese sostenute su beni di terzi potrebbe da ora essere effettuata tenendo conto esclusivamente del periodo residuo di locazione o leasing senza dover necessariamente tenere conto del periodo di rinnovo automatico.
La Giurisprudenza sta rivedendo la propria posizione in merito al trattamento fiscale della deducibilità delle spese sostenute su beni di terzi da soggetti IRES in caso di leasing oppure di locazione.

La linea dell’Agenzia delle Entrate, è sempre stata quella, a partire dalla Risoluzione 10 luglio 1982 n.2980, di consentire la deduzione delle spese, tenendo conto non solo del periodo di locazione o leasing, ma anche del periodo di rinnovo, raddoppiando così il periodo di deducibilità.

La Suprema corte ha invece invertito questa posizione, consentendo al contribuente che ha sostenuto spese per manutenzione straordinaria, di deddurre tali costi esclusivamente sulla base della durata del contratto, senza tenere conto del periodo di rinnovo.

La Corte motiva la decisione, affermando che, sulla base dell'art. 2426c.c. i costi di natura straordinaria, essendo di natura pluriennale, possono con il consenso del collegio sindacale, essere iscritti nell'attivo anzichè essere indicati in conto economico. Inoltre, l’articolo 108 del Tuir (link)non reca alcuna regola per l’indicazione di tali componenti negativi di reddito.

Pertanto l’indicazione pluriennale presuppone che sia l’impresa ad indicare specifici criteri, sulla base della residua durata di utilità. I contribuenti hanno quindi la possibilità di decidere come trattare quei costi sostenuti per opere di manutenzione straordinaria e la scelta dovrà essere motivata in nota integrativa.

La sentenza della Cassazione (Cassazione n.8344/2006) stabilisce che l’impresa deve indicare specifici criteri, commisurati alla durata dell’utilità del bene al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio.

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La scelta di dedurre i costi sulla base della durata contrattuale residua senza considerare l’eventuale periodo di rinnovo automatico è quindi discrezionale e basata sulla residura utilità dei beni.

La decisione della Corte di Cassazione appare pienamente condivisibile in quanto il rinnovo del contratto di leasing o locazione non è affatto scontata e le società possono in tal modo decidere, sulla base della propria situazione personale, se tenere conto o meno del periodo di rinnovo.

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