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Dichiarazione integrativa a favore: termini di presentazione

Nel nostro ordinamento è ormai noto il principio -ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione- secondo cui “il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi, in considerazione della natura giuridica della dichiarazione fiscale, quale mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (Cass., Sez. un., n. 15063/2002), e conformemente all’art. 53 Cost., allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (sent. Sez. 5, n. 5947 del 25 marzo 2015; conf. sent. n. 26187/2014, sent. n. 18765/2014; ord. n. 3754/2014, sent. n. 22021/2006.”

Tuttavia nel nostro ordinamento confliggevano due diversi orientamenti. Un orientamento dottrinario e giurisprudenziale secondo il quale la dichiarazione integrativa a favore “sarebbe ammissibile entro il termine di cui all’art. 2, comma 8, del d.P.R. n.322/1998”, ovvero entro “il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, e, in ogni caso, sia in sede rimborso, nel rispetto comunque dei relativi termini di decadenza e/o di prescrizione, quanto in sede di processuale, e che il comma 8-bis fosse applicabile solo nel caso di compensazione. Un secondo orientamento (sent. n. 14294/2014) secondo cui “l’atto di rettifica da parte del contribuente inteso a correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d’imposta, sarebbe ammissibile, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Sicché con decisione n. 13378 del 30/06/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione si è risolto il contrasto definendo quindi che l’ammissibilità di emendare a favore del contribuente la dichiarazione mediante la dichiarazione integrativa dì cui all’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, ed è quindi esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Vedi anche  Renzi e il progetto "meno tasse per tutti"

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