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Dichiarazione IVA 2016: lettere d’intento e reverse

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7772, è stato approvato il modello e le istruzioni definitive della dichiarazione IVA 2016 (link diretto).
Le novità sul modello IVA 2016 riguardano innanzitutto le nuove disposizioni normative dell’IVA relative al Reverse charge, integrando il quadro Vj. Infatti il meccanismo di inversione contabile è stato esteso alle prestazioni di servizi che riguardano i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici (articolo 17, comma 6, DPR 633/1972). Sempre nel quadro Vj sono stati previsti ulteriori righi per indicare le operazioni effettuate nei confronti delle PA, tenute a versare direttamente all’erario l’Iva addebitata dai loro fornitori (articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972).

Ma la novità assoluta della dichiarazione annuale Iva 2016 – che annulla ogni effetto volto alla semplificazione della procedura introdotta nel 2015 – consiste nella segnalazione di tutte le lettere d’intento ricevute dai clienti esportatori abituali in relazione all’anno 2015, e non soltanto quelle che hanno dato effettivamente luogo a forniture senza l’addebito dell’imposta ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, così come desumibile dalle istruzioni di compilazione diramate con il citato provvedimento.

A tal fine, è stato infatti istituito nella dichiarazione IVA annuale l’apposito quadro VI, nel quale indicare, per ciascuna dichiarazione di intento ricevuta, il numero di partita IVA del cliente (campo 1) e il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate all’atto della ricezione della dichiarazione di intento (campo 2). Per il modello 2016, è inoltre previsto il campo 3, ove riportare il numero progressivo attribuito dal cliente “esportatore abituale” alla dichiarazione di intento, tenuto conto che la nuova procedura di trasmissione delle dichiarazioni stesse è divenuta obbligatoria solo a partire dall’11.2.2015.

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Infatti ricordiamo che, a seguito delle disposizioni introdotte dal Dlgs 175/2014, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.
Tuttavia, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori potevano consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. E, solo in quest’ultimo caso, il fornitore non doveva verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicavano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, successivamente alla data del 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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