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Dimissioni in bianco, dal 12 marzo si cambia

Per provare a combattere l’atavico fenomeno delle “dimissioni in bianco“, il Decreto Legislativo n.151/2015 ha introdotto una nuova procedura semplice e tracciabile nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro. Come spiega Cliclavoro, il Portale Unico della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro, oltre alle procedure finalizzate a fornire maggiore garanzie al lavoratore è stato introdotto un ulteriore sistema sanzionatorio creato che interverrà in caso di abusi.

Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a partire dal 12 marzo 2016 (data in cui entrerà effettivamente in vigore il Decreto) dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, ad esclusione del lavoro domestico o dei casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale. È prevista la possibilità di invio del modello online anche per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.
Il Decreto Ministeriale descrive operativamente le tre fasi in cui è articolata la procedura.

Prima fase. Il lavoratore deve munirsi di codice PIN dell’INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro per poter accedere al sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest’ultimo a verificare l’identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all’accertamento.

Seconda fase. Una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online. Verranno chiesti alcuni dati identificativi, in particolare per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si provvederà a recuperare i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.

Terza fase. Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla data di trasmissione (marca temporale). Tali dati saranno richiesti qualora il lavoratore procedesse alla revoca delle dimissioni o risoluzione consensuale già inoltrate, da effettuare entro 7 giorni.

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La consultazione dei modelli telematici delle dimissioni, in sola lettura, sarà permessa ai datori di lavoro e alle DTL competenti. Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati da parte del datore di lavoro, questo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

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