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Equitalia deve provare la notifica della cartella già in primo grado

L’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 sulle “Nuove prove in appello” stabilisce che:
– comma 1: il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa a essa non imputabile;
– comma 2: è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Pertanto non è consentito ad Equitalia, rimasta contumace in primo grado, di produrre in appello la copia della relata di notifica della cartella di pagamento di cui il contribuente ha negato il ricevimento perché ciò costituirebbe violazione dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 546/92.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 9755/33/15 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che ha rigettato l’appello proposto da Equitalia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale che, in accoglimento dell’eccezione di nullità delle intimazioni di pagamento impugnate per omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento, aveva accolto il ricorso del contribuente sulla base del principio di non contestazione. Nel giudizio di primo grado, infatti, Equitalia era rimasta contumace, quindi l’assunto del mancato ricevimento delle cartelle era rimasto incontestato. In appello invece, il concessionario della riscossione ha allegato copia delle relate di notifica delle cartelle, a dimostrazione della ritualità della notifica al contribuente il quale però, ha però eccepito l’inammissibilità della produzione documentale alla luce di quanto stabilisce l’articolo 58 del D.Lgs. n. 546/92.
Tale eccezione è stata accolta dal Giudice di secondo grado il quale ha motivato la sentenza affermando che “l’apparente contraddizione all’interno del citato art. 58 del D.Lgs. 546/92 deve essere risolta ritenendo ammissibile in appello soltanto la produzione di documenti nuovi che non abbiano una valenza probatoria in quanto l’indiscriminata possibilità di produzione documentale si collocherebbe in palese violazione con il divieto di nuove prove in appello di cui al primo comma”.
Dunque secondo la Ctr partenopea l’ente impositore e/o il concessionario non possono fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento violando nello stesso tempo il principio di lealtà processuale e il diritto di difesa del contribuente.
Il giudizio d’appello è strumentale a una verifica della legittimità della pronuncia di prime cure, sicché non dovrebbe essere necessaria la rinnovazione degli atti istruttori in primo grado.

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