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Per il fisco i Commercialisti non possono fornire servizi gratuitamente

Potrebbe essere rischioso per i Commercialisti fornire servizi professionali gratuitamente a parenti ed amici. Si assiste infatti, sempre con maggior frequenza, alla contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di operazioni per le quali il professionista, per una serie di motivazioni, non ha emesso la relativa fattura. Il tutto parte dalla spedizione di un questionario da parte degli uffici finanziari con cui si chiede al professionista la rendicontazione in termini di fatture rispetto ad una serie di operazioni rilevate dal sistema dell’Anagrafe Tributaria.

L’Ufficio effettua un riscontro tra i clienti indicati nelle fatture emesse e le dichiarazioni trasmesse, qualora poi da tale raffronto emergano dichiarazioni non fatturate, gli accertatori procedono con la ricostruzione dei ricavi/compensi non fatturati e non dichiarati parametrando i compensi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili con quelli stabiliti nella tabella C allegata al Dm 140/2012 per la compilazione e la trasmissione delle diverse tipologie di dichiarazioni.
Per l’anno di imposta 2011 l’ufficio per esempio presume:
– euro 170 per il servizio di compilazione e trasmissione di ogni singola dichiarazione in caso di dichiarazione dei redditi di contribuenti non titolari di partita Iva;
– euro 470 euro in caso di compilazione e trasmissione di ogni singola dichiarazione afferente persone fisiche titolari di partita Iva (Unico PF);
– euro 570 euro per le dichiarazioni dei redditi delle società di persone (Unico SP);
– euro 670 euro per le dichiarazioni società di capitali (Unico SC).
In caso di dichiarazioni gratuite a titolari di partita iva l’Ufficio poi presume sia stato fornito anche il servizio di tenuta della contabilità e, dunque, calcola per il numero delle contabilità la tariffa applicabile dalla predetta tabella C allegata al Dm 140/2012.

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Per motivare la rettifica, nell’atto di accertamento si fa riferimento all’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73 (accertamento analitico induttivo) sulla base dell’incompletezza, falsità e inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione e si procede all’accertamento presuntivo poiché l’omessa fatturazione di servizi effettivamente prestati, quali la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni, rappresenta una condotta manifestamente antieconomica e che la gratuità delle prestazioni non può essere considerata verosimile nei confronti di soggetti diversi dai congiunti del titolare dello studio.

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