L’Inps, con messaggio n.1316 del 20 febbraio 2015, ha fornito tutte le istruzioni per l’invio delle istanze relative alle assunzioni (decorrenti dal 1° maggio 2014) per i giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani“. Ma cos’è questo programma di cui tutti parlano, ma pochi conoscono davvero? Analizziamo le caratteristiche principali.
Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, da investire in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet – Not in Education, Employment or Training).
Si tratta di un incentivo per i datori di lavoro che attivano uno dei seguenti contratti per i giovani tra i 15 e i 29 anni con i requisiti precedentemente indicati:
– Contratto per 6-12 mesi a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione);
– Contratto superiore a 12 mesi a tempo determinato (o in somministrazione);
– Contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
– Contratto di apprendistato professionalizzante.
L’ammontare del bonus è variabile in relazione alla tipologia contrattuale prescelta e al profilo di occupabilità assegnato al giovane dai servizi per il lavoro secondo il seguente schema (fonte ConfProfessioni Lavoro):
I giovani che intendono partecipare al programma devono registrarsi al portale Garanzia Giovani.
I datori di lavoro che vogliono richiedere l’ammissione all’incentivo devono inoltrare domanda all’Inps, indicando il lavoratore assunto (o che potrebbe esserlo), ovvero la trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, e la regione e la provincia dove si esegue la prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inviata esclusivamente online, usando il modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.