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Home restaurant: max 8 aperture al mese

Eravamo rimasti con una risoluzione ministeriale ed un disegno di legge in attesa di discussione (confronta questo articolo) ora finalmente ha preso avvio una discussione alla Camera -in Commissione attività produttive- su una (rinnovata) proposta di legge che possa regolamentare in maniera chiara ed esaustiva l’home restaurant.

L’attuale proposta definisce requisiti tecnici e caratteristiche che si rendono necessari per aprire un home restaurant, fenomeno che -a causa del vuoto normativo- ad oggi non è riuscito ad avere la piena crescita esponenziale che invece ha avuto tanto negli Stati Uniti quanto negli altri paesi europei (a riprova della lentezza del nostro legislatore tartaruga che non riesce a star dietro al dinamismo tipico della sharing economy). Il problema si sa, è sempre lo stesso: normative stringenti ed regolamenti restrittivi che pervadono il sistema economico italiano, tuttavia, nonostante ciò, secondo lo studio CST per Fiepet Confesercenti, l’universo degli home restaurant, solo nel 2014, ha fatturato 7,2 milioni di euro in Italia, con ben 7 mila cuochi social attivi in Italia nel 2014.

L’attuale proposta di legge d’iniziativa dei deputati parte dalla definizione dell’attività di Home restaurant: “[..]si intende l’attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e di bevande esercitata da persone fisiche all’interno delle proprie strutture abitative, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture […]” indicando che, per lo svolgimento dell’attività, ci si può avvalere della propria organizzazione familiare ed utilizzare parte dell’immobile destinato ad abitazione -ove deve essere fissata la residenza o il domicilio del soggetto titolare- fino a un massimo di due camere, per un numero massimo di dieci coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione di alimenti e di bevande.

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I locali dell’immobile destinato ad abitazione dovranno possedere i requisiti igienico-sanitari per l’uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e non è necessario procedere ad alcun cambio di destinazione d’uso dell’immobile abitativo.

Viene messo nero su bianco che l’attività di home restaurant costituisce attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (lapalissiano) e che sarà necessario l’attestato dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), in materia di igiene e sicurezza alimentare e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ma non sarà necessaria l’iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

La proposta di legge introduce inoltre un ulteriore obbligo dichiarativo per esercizio dell’attività di home restaurant o home food: sarà infatti necessario un rinnovo annuale previa comunicazione dell’interessato, con la quale dichiarerà la conformità alle disposizioni e la persistenza dei requisiti appena citati. Ai fini fiscali si preoccupa inoltre di indicare, quale requisito di saltuarietà per poter ritenersi occasionale, il non superamento del numero massimo di otto aperture mensili e di ottanta aperture annuali.

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