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Il Jobs Act Autonomi estende il congedo parentale

Collegato alla legge di Stabilità appena presentata, è il disegno di legge che mira a estendere anche agli autonomi le tutele del Jobs Act.

E’ stato proprio Matteo Renzi, nel presentare le novità e introducendo i nuovi minimi per le partite Iva (aumento delle soglie di ricavi fino a 30.000 euro per i professionisti, con aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività per poi passare al 15%), a parlare di “una sorta di jobs act per i lavoratori autonomi”.

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri amplierebbe i diritti già esistenti e ne aggiungerebbe altri.

Tra le diverse previsioni introdotte, una particolare attenzione la poniamo sull’estensione del periodo di godimento del congedo parentale e sulla sua durata.

Come ben sappiamo, attualmente per le lavoratrici autonome spetta un congedo parentale di massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, con un’indennità corrisposta pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso

La modifica introdotta invece andrebbe a prevedere una fruizione più lunga del congedo parentale a favore dei lavoratori e le lavoratrici autonome – ma solo per i bambini nati dal 1° Gennaio 2016.

L’estensione del congedo verrebbe di fatto portata fino a sei mesi, da poter fruire entro i primi tre anni di vita del bambino.

Per i genitori di bambini nati fino al 31 dicembre 2015 invece il congedo continuerà a rispettare il vecchio periodo previsto ovvero tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino.

Per quanto riguarda invece l’indennità di maternità, prevista per le lavoratrici e i lavoratori autonomi dall’articolo 66 del decreto legislativo 151/01, è stato precisato che l’indennità spetterà «indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività».

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Si metterebbe la parola fine alle numerose dispute sorte sulla fatturazione dei compensi della professionista in maternità, e sulla dimostrabilità – prova diabolica – dell’effettiva astensione dall’attività in proprio.

Ma la nuova normativa introdurrà anche una forma di tutela contrattuale del lavoratore autonomo.

Verrebbe stabilito infatti che, in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi, non potrà verificarsi l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimarrebbe sospeso, senza erogazione, né maturazione del corrispettivo.

In relazione agli effetti che la malattia potrebbe comportare sul contratto, verrebbe stabilito che nel caso in cui la prestazione si debba interrompere a causa di un evento morboso, questa sospensione non comporterebbe, salvo diverso previsione dell’accordo, una proroga della durata del contratto, che si estinguerebbe quindi alla scadenza.

Al committente verrebbe comunque riconosciuta la possibilità di recedere se la sospensione si dovesse protrarsi per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

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