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Jobs Act, le novità del contratto a tutele crescenti

Il 7 marzo è entrato in vigore il D.Lgs. n.23/2015 recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti“.
Sono cambiate, pertanto, le regole per le aziende che intendono assumere personale con contratto a tempo indeterminato. Per i neo assunti, infatti, si applica il contratto a tutele crescenti che prevede importanti modifiche in caso di licenziamento illegittimo. In pratica, sono previste tutele crescenti per il lavoratore in funzione dell’anzianità di servizio. Le nuove regole, tuttavia, si applicheranno anche ai lavoratori che vengono stabilizzati e a tutti gli altri lavoratori (anche se assunti prima del 7 marzo 2015) ma solo nel caso particolare in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti. Queste le novità sostanziali:
Licenziamento con reintegra
La reintegra si riduce a due soli casi:
– licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale;
– licenziamenti disciplinari qualora sia accertata l’insussistenza del fatto materiale e contestato.
Licenziamento senza reintegra
Rispetto alla precedente normativa sono state eliminate la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo e la procedura preventiva prevista presso la Direzione Territoriale del Lavoro per le aziende con più di 15 dipendenti. Per quanto riguarda il licenziamento disciplinare, la regola generale è l’indennità monetaria parametrata alla retribuzione ed all’anzianità.
Offerta di conciliazione
Il datore di lavoro ha la possibilità di offrire al lavoratore licenziato, per evitare l’alea del giudizio e ad esclusivo titolo risarcitorio, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’eventuale accettazione dell’offerta comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la conseguente rinuncia all’impugnazione del licenziamento.

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