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La Srls si costituirà anche senza Notaio

Tra le principali misure contenute nel disegno di legge annuale sulla concorrenza – approvato in prima lettura dall’Aula della Camera e passato all’esame del Senato– che sono di forte interesse per i professionisti vi è la Revisione della società tra avvocati, la tenuta del registro sulle successioni da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, la rideterminazione del numero di notai in rapporto alla popolazione del distretto notarile e la possibilità di costituire Srl semplificate tramite scrittura privata senza dover passare per il notaio.

Dopo la “fusione” tra srls e srl a capitale ridotto e l’estensione, a tutti i soci persone fisiche, delle agevolazioni prima riservate alle sole s.r.l. semplificate, senza alcun riferimento all’età, a “sopravvivere” è stata la sola s.r.l. semplificata, disciplinata dall’art. 2463 bis c.c.

Attualmente, nella srls, al contrario della precedente normativa, non ha alcuna importanza il dato anagrafico, né vi è più divieto di trasferimento di quote a favore di persone over 35 anni; parimenti fu abolito l’obbligo che imponeva di nominare gli amministratori tra i soli Soci.

Tra le agevolazioni della Srls, ricordiamo l’esenzione dagli onorari notarili, dall’imposta di bollo e dai diritti camerali a fronte, tuttavia, dell’obbligo di adozione dello statuto ministeriale standard, con la precisazione che le clausole del modello standard sono inderogabili.

Ma fino ad oggi la costituzione della società semplificata a responsabilità limitata deve avvenire per atto pubblico, conforme al citato modello standard. Sebbene siano fissati dei requisiti minimi, lo scopo della creazione di questa veste giuridica è sempre stato quello di ridurre oneri, tempi e costi.

Il ddl concorrenza interviene quindi anche su questo “onere” e modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.
È chiaro che autorizzando la costituzione di una Srl semplificata tramite scrittura privata i tempi forse si ridurrebbero ulteriormente.

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Peraltro l’articolo 44 del ddl in analisi non fa riferimento alla cosiddetta scrittura privata autenticata e, quindi, interpretando la disposizione alla lettera appare lecito ammettere la scrittura privata semplice, che non richiede l’intermediazione di un notaio.

Nel caso di Srl semplificata costituita tramite scrittura privata, gli amministratori sono tenuti al deposito dell’atto presso il registro delle imprese entro 20 giorni, rivolgendosi all’ufficio competente territorialmente in base alla sede sociale; agli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio relativi agli atti di iscrizione di tali s.r.l. provvede il conservatore del registro delle imprese competente per territorio.

Alcuni atti come il passaggio di quote o la costituzione di diritti parziali potranno inoltre essere sottoscritti con firma digitale in base a un modello standard messo a punto dal ministero della Giustizia.

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