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Lavoro: detassazione premi e utili definita con decreto MEF

Il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’Economia hanno firmato ieri il decreto applicativo della norma prevista dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di tassazione agevolata per i premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa.

La misura prevede un’imposta sostitutiva del 10% per i salari premi di produttività e la partecipazione agli utili, ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 50 mila euro, per un massimo di 2mila euro lordi che salirebbe a 2500 euro qualora si tratti di aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.
Tuttavia viene precisato che l’incremento previsto del limite a 2.500 euro lordi è vincolato all’introduzione nei contratti collettivi di strumenti e modalità di coinvolgimento da realizzarsi “attraverso un piano” che stabilisca, a titolo esemplificativo, “la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”. Il decreto escluderebbe esplicitamente che possano costituire strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite del salario detassato, “i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

In base a quanto diffuso dal Comunicato stampa del MEF, i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, per la detassazione dei premi e degli utili, dovranno essere individuati dai contratti collettivi.

Il decreto, che comunque dovrà ora passare al vaglio della Corte dei Conti, stabilisce che i criteri di misurazione ivi fissati potranno essere legati a una serie di fattori misurabili quali: aumento della produzione; risparmi dei fattori produttivi; miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario nonché il ricorso al lavoro agile “quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento, chiarisce il decreto, “sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.

Quanto alla partecipazione agli utili dell’impresa, viene chiarito che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile e che l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% dovrà applicarsi anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

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Infine il Comunicato chiarisce che affinché possa trovare applicazione l’imposta sostitutiva al 10%, sarà necessario depositare il contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i premi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.

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