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Leasing agevolato per l’acquisto dell’abitazione principale – Legge di Stabilità 2016

Tra le novità del disegno di legge di Stabilità 2016, dal comma 76 al comma 84 (vedi anche Legge di Stabilità 2016), vi è l’introduzione della nuova disciplina del leasing agevolato finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale.
La nuova norma sul leasing agevolato stabilisce che, con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario finanziario concedente “si obbliga ad acquistare o far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo d’acquisto o di costruzione e della durata del contratto”. Alla scadenza del contratto è riconosciuta all’utilizzatore la possibilità di riscattare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.

Il comma 78 della nuova legge di Stabilità sul leasing agevolato prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere a quest’ultimo quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato. Tale somma è ridotta dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. Nel caso in cui la predetta differenza sia negativa, il soggetto obbligato al pagamento diviene l’utilizzatore. Ove necessario, per il rilascio dell’immobile l’intermediario concedente potrà agire con procedimento di convalida di sfratto.
La norma impone nei confronti delle banche e degli intermediari specifici obblighi di trasparenza e pubblicità nelle procedure di vendita e ricollocazione del bene.

In caso di difficoltà l’utilizzatore potrà richiedere al concedente, ai sensi dei commi 79 e 80, la sospensione del pagamento delle rate, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto, che sarà automaticamente prorogato per il periodo corrispondente alla sospensione. Il beneficio della sospensione è subordinato al ricorrere di specifici eventi verificatisi in seguito alla stipula del contratto. Tra questi la cessazione del rapporto di lavoro non dipendente da risoluzione consensuale, dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Al termine del periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto tra le parti per la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
La sospensione, in ogni caso, non determina l’applicazione di alcuna commissione o spesa d’istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Vedi anche  Scadenze fiscali: un marzo infinito per gli intermediari

Con comma 82 della legge di Stabilità 2016 sul leasing agevolato, è stato introdotto un regime fiscale di favore per incentivare il ricorso alla nuova disciplina del leasing agevolato, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.
Nello specifico, con l’aggiunta della lettera i-sexies) all’art. 15, comma 1, TUIR, si prevede la detraibilità dall’IRPEF, nella misura del 19%, dei canoni e dei relativi oneri accessori fino a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale fino a 20.000 euro, a condizione che le spese siano sostenute da giovani under 35, con un reddito non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto che non risultino proprietari di immobili abitativi.
L’agevolazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale.
A parità delle restanti condizioni richieste, l’importo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (ossia al massimo 4 mila euro per i canoni e 10 mila per il costo di acquisto) per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni.

Con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, la norma introduce al comma 83, un regime fiscale agevolato anche con riferimento all’imposta di registro che si applicherà con aliquota ridotta dell’1,5% per gli atti di acquisto, operati da banche e società di leasing, aventi ad oggetto immobili abitativi “non di lusso”, diversi da quelli accatastati alle categorie A/1, A/8 e A/9, acquisiti in locazione finanziaria da utilizzatori che soddisfino le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.

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