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Licenziamento per uso improprio della mail aziendale

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è intervenuta in merito alla recente sentenza n.22353 pubblicata dalla Cassazione il 2 novembre 2015, con cui la Suprema Corte si è espressa sul tema dell’utilizzo improprio della casella di posta elettronica aziendale ritenendo illegittimo il licenziamento per giusta causa. Secondo la Cassazione, servono elementi addizionali per legittimare un’interruzione in tronco del rapporto di lavoro, ritenendo più consona e sufficiente una sanzione disciplinare di natura conservativa.

Tutto nasce da un episodio accaduto nel 2005, quando un lavoratore fu punito con il licenziamento per l’uso improprio di strumenti di lavoro aziendali e nella specie del personal computer in dotazione, delle reti informatiche e della mail aziendale. Prima di giungere in Cassazione, sia il Tribunale di Lanciano che la Corte d’Appello di L’Aquila avevano ritenuto illegittimo il licenziamento, in quanto non era emerso che l’utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in Internet avessero determinato una significativa sottrazione di tempo all’attività di lavoro, né che la condotta avesse realizzato il blocco del lavoro, con grave danno per l’attività produttiva.

Secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, però, la posizione assunta dalla Cassazione in merito al licenziamento desta qualche perplessità perchè “finisce per legittimare l’azione di quel dipendente che, esplicitamente e coscientemente, contravvenendo a specifiche indicazioni precauzionali del datore di lavoro, utilizzi a fini personali strumenti informatici di cui dispone in ragione della posizione professionale ricoperta in azienda. Un’impostazione, quest’ultima, che espone il datore di lavoro al rischio continuo che il dipendente in questione reiteri il suo comportamento ad libitum, privando di valore vincolante le ripetute indicazioni circa l’utilizzo appropriato della strumentazione di lavoro. Come è in effetti avvenuto nel caso di specie, ove il dipendente non si era semplicemente limitato a violare la diposizione del contratto collettivo che vieta l’uso improprio di strumentazione aziendale, ma aveva aggravato la sua posizione non attenendosi alle specifiche e comprovate indicazioni ulteriormente fornitegli“.

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