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Negligenza del professionista, il contribuente non paga le sanzioni

Una importante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio chiarisce ancora una volta il ruolo del professionista nei rapporti tra fisco e contribuenti. Il caso parte dal una società che negli anni 2005 e 2006, aveva esercitato attività commerciale, scoprendo successivamente che il proprio consulente aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e di conseguenza la determinazione ed il versamento delle relative imposte. L’agenzia delle Entrate aveva quindi emesso due avvisi di accertamento, con cui aveva liquidato gli importi non pagati e irrogato sanzioni pecuniarie per 46 mila euro.
La società, aveva tempestivamente presentato istanza di accertamento con adesione, rilevando che l’inadempienza fosse stata causata dalla negligenza del professionista che avrebbe dovuto provvedere alle formalità previste dalle leggi fiscali e pertanto chiedeva l’abbattimento delle sanzioni per colpa non imputabile ai soci.

Conclusasi infruttuosamente la fase stragiudiziale, la Società adiva la Commissione Tributaria Provinciale, la quale si pronunciava in senso negativo in quanto il fatto che i soci avessero incaricato un professionista non li esimeva dall’obbligo di controllarne l’operato, sicché non era applicabile l’esimente prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 472/97 , per cui il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

In appello la Ctr Lazio (sentenza n. 1829/21/2016) rilevava invece che era applicabile la causa di non punibilità perché il professionista aveva omesso i versamenti per sua negligenza e inoltre, lo stesso professionista era stato denunciato quando i soci ne avevano scoperto la condotta omissiva. Pertanto per la Ctr nel caso in esame si erano realizzati entrambi i presupposti richiesti dal Dlgs 472/97: il mancato versamento era dipeso dalla «condotta negligente del professionista» e il fatto del terzo era stato denunciato alla magistratura.
I contribuenti dunque non si possono ritenere responsabili di non aver verificato se l’incaricato abbia adempiuto ai propri obblighi. Questa impostazione «appare fondata – afferma la Ctr laziale – su un eccessivo rigorismo formale», che non tiene conto del principio della tutela dell’affidamento incolpevole e dell’obbligo del professionista di adempiere ai propri obblighi «con una diligenza superiore a quella media». Altrimenti, a qualsiasi soggetto delegante «potrebbe sempre (e cioè in qualunque situazione o condizione) essere attribuita la colpa per l’altrui negligenza». E la «culpa in vigilando finirebbe per divenire – prosegue la motivazione – una sorta di grimaldello per introdurre surrettiziamente forme atipiche di responsabilità obiettiva non contemplate dall’ordinamento».
Peraltro, se prevalesse la tesi per cui all’incaricato negligente non si può attribuire in via esclusiva la responsabilità per il mancato pagamento del tributo, «resterebbe oscuro» l’ambito di applicazione della norma che prevede l’esimente. Per queste ragioni, la Ctr ha annullato gli avvisi nelle parti in cui applicano le sanzioni amministrative.

Vedi anche  IMU sui terreni ex montani: sanatoria entro il 31 marzo 2015

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