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Regime dei minimi: attenzione alle Partite Iva aperte a fine 2015

La Legge di Stabilità 2016 ha definitivamente detto fine al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Il cosiddetto regime dei minimi, infatti, con la definitiva entrata in vigore del nuovo regime forfettario (link su nostro approfondimento) andrà in soffitta.

Ricordiamo che il regime di vantaggio disciplinato dall’articolo n.27 del D.L. n. 98 del 2011, che consentiva di usufruire di un’aliquota sostitutiva all’IRPEF agevolata del 5%, avendo però come limite di ricavi la cifra soglia di 30.000 euro, doveva già cessare di esistere nel 2015 in favore del forfettario, ma il decreto Milleproroghe (articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. 192/2014) aveva consentito la proroga del regime fiscale di vantaggio per i soggetti, che avendone i requisiti, decidevano di avvalersene anche nel 2015.

Con la Stabilità 2016 questa possibilità è stata del tutto eliminata ma non per chi, a fine 2015, apparteneva al regime dei minimi. Infatti, questi soggetti potranno continuare a rimanere in questo regime fino a naturale scadenza dello stesso quindi: per 5 anni dalla data di inizio attività o fino al 35esimo anno di età.

Ed ecco che si pone un interrogativo per chi, allettato dall’idea di poter usufruire ancora del regime dei minimi (anche se il forfettario con l’aliquota agevolata per i primi 5 anni di età al 5% ha ridotto notevolmente questi “entusiasmi”) ha deciso di aprire partita iva aderendovi negli ultimi giorni del 2015.

È bene ricordare che questi contribuenti potrebbero inviare la comunicazione di apertura della partita iva, tramite i modelli dell’Agenzia delle Entrate Modello AA9/11, massimo entro il 30 gennaio se consideriamo come data ultima il 31 dicembre. È infatti possibile comunicare l’inizio attività entro 30 giorni dalla data effettiva di inizio (quindi se inserisco come data di inizio attività/apertura partita iva il 31 dicembre i 30 giorni scadrebbero al 30 gennaio).

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Usiamo il condizionale perché non è tutto oro quel che luccica infatti l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6/E del 19 febbraio 2015, ha precisato una cosa molto importante da non sottovalutare. Ecco quanto dice l’Agenzia: “Affinché un’attività si consideri “svolta” – ai fini dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio – non è, tuttavia, sufficiente la mera apertura della partita IVA, dovendosi fare riferimento all’effettivo esercizio di un’attività di impresa arte o professione, come previsto dal paragrafo 3, punto 3.2, del provvedimento dell’11 dicembre 2011 (attuativo del regime in parola). Ciò significa, in altre parole, che alla data del 31 dicembre 2014 devono essere state effettuate operazioni che comprovino il concreto esercizio di un’attività“.

Questo significa che in realtà diventa difficile ipotizzare un’apertura della partita iva retrodatata a fine dicembre e comunicata a gennaio 2016 se non vi è un qualcosa che possa attestare l’effettivo inizio dell’attività. Non essendo in possesso del numero di partita iva è infatti da escludere la presenza di fatture. Spetta infatti al contribuente dimostrare, in sede di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrare, l’effettivo inizio dell’attività nel 2015.

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