Vai al contenuto

Reverse charge esteso – Legge di Stabilità 2016

La disciplina del reverse charge (“inversione contabile”) è stata estesa dalla Legge di Stabilità 2016 (qui il testo completo della legge), inserendo all’art. 17, dopo la lettera a-ter), del DPR 633/1972 la lettera a-quater).

Con l’introduzione di questo comma la Legge di Stabilità 2016, con il comma 128 ha quindi previsto una nuova ipotesi di applicazione del reverse charge, estendendolo anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e fatturi in regime di split payment. E’ tuttavia una misura per la quale si rende comunque necessaria l’autorizzazione di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’art. 395 della Direttiva Iva 2006/112/Ce.

Come noto, con l’introduzione del meccanismo di split payment, a decorrere dal 2015, si sono verificate condizioni di credito strutturale in termini di IVA per tutti quei consorzi che hanno la Pubblica Amministrazione quale committente principale.
Pertanto la finalità che si pone la norma è proprio quella di ridurre le eccedenze di credito IVA per tutti quei consorzi che offrono servizi alla PA e che applicano l’IVA con il sistema di split payment, senza quindi addebitare l’imposta in rivalsa.

Infatti, il meccanismo di assolvimento dell’IVA denominato split payment (o “scissione dei pagamenti”), non permettendo l’addebito dell’imposta in rivalsa nei confronti della P.A, impedisce ai consorzi, che realizzano appalti pubblici, di compensare l’IVA da pagare ai fornitori con quella che avrebbero dovuto ricevere dalla pubblica amministrazione. La diretta ed immediata conseguenza di tale meccanismo è che in capo ai consorzi crea un forte uno squilibrio finanziario.

Vedi anche  Tasi e Imu: UE dubbiosa sull'abolizione nel 2016

E, ad oggi, i consorzi che affidano i lavori ai propri consorziati, gestiscono il processo di fatturazione dell’operazione nei confronti della PA committente, osservado le seguenti modalità: il consorzio emette fattura nei confronti dell’Ente pubblico applicando lo split payment e le singole imprese consorziate fatturano successivamente al consorzio ma in regime ordinario. Questo processo determina l’emergere di eccedenza di credito IVA in capo ai Consorzi che, non ricevendo l’imposta dalla PA committente, non possono compensare l’IVA pagata alle singole imprese consorziate.

L’eccedenza di credito IVA potrà difficilmente essere recuperata in tempi brevi, tenuto conto che i rimborsi IVA avvengono con tempistiche non sempre prevedibili (a tal proposito vedi il seguente articolo:“Rimborsi Iva: erogazione semplificata”), e che di frequente le strutture associative spesso vengono meno al termine dei lavori.
Sicchè, estendendo il reverse charge alle fatture emesse dai consorziati al consorzio, dovrebbe quindi esser superata la grave criticità connessa all’emersione di un ingente credito IVA in capo a soggetti (i consorzi) destinati spesso a venir meno una volta giunti al completamento dei lavori.

Argomenti Correlati