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Rivalutazione delle partecipazioni: ultimi giorni per aderire

La possibilità di optare per la rivalutazione delle partecipazioni è agli sgoccioli. La Legge di stabilità 2016 ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del valore d’acquisto delle partecipazioni detenute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, non negoziate in mercati regolamentati.La ratio della norma risiede nella riduzione della plusvalenza tassabile in occasione di una futura cessione, ai sensi dell’art. 67 del TUIR.

L’aloquota, nella versione definitiva,Legge 208 del 28/12/2015(lkink), è stata fissata all’8% sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate. La possibilità di rivalutare le partecipazioni detenute al 1 Gennaio 2016 scadrà il 30 giugno 2016, data entro la quale dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima, e versata l’imposta sostitutiva.

L’imposta dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016 ovvero, in 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2016, con una maggiorazione del 3% a titolo di interessi sulla 2° e 3° rata.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “80558”.
Il valore determinato, mediante perizia giurata di stima (arti. 64 c.p.c)sostotuirà il valore di acquisto al lordo degli oneri incrementativi nella determinazione della plusvalenza eventualmente emergente dalla vendita.

Infine dal prezzo di vendita si sottrae il valore determinato dal perito, in modo tale da annullare o quanto meno ridurre la tassazione della plusvalenza. Una eventuale munusvalenza non avrà tuttavia effetto ai fini fiscali.

Una volta determinato l’ammontare della plusvalenza realizzata a seguito della rivalutazione delle partecipazioni e conseguente cessione, essa sconterà un differente livello di tassazione, a seconda che possa essere considerata qualificata o non qualificata, ovvero che rappresenti o meno almeno il 20% dei diritti spettanti in aasemblea o più del 25% del capitale sociale della società.

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In caso di partecipazione qualificata la base imponibile della plusvalenza è rappresentata dal 49,72% di quella generata e su di essa si applicano in caso di persona fisica gli scaglioni IRPEF progressivi e le relative addizionali regionali e comunali.
In caso di parteciapzione non qualificata, si applica l’imposta sostitutiva del 26% sull’imtero ammontare della plusvalenza lorda.

La rivalutazione delle partecipazioni va indicata anche nel modello UNICO relativo al peridodo d’imposta nel quale avviene la rivalutazionem, periodo di imposta 2016 che significa UNICO 2017, nel quadro RT. L’omessa indicazione in dichiarazione costituisce una violazione formale, pur restando salvi gli effetti della rideterminazione del costo della partecipazione.

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