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Usura su mutui e rilevazione del TEG

Chi è addentro alla materia bancaria, in particolare chi per mestiere si occupa dei contenziosi di accertamento e/o recupero del credito, conoscerà a memoria la dirompente affermazione, in materia di verifica della presenza di usura rispetto ad un contratto di mutuo ipotecario, della sentenza nr. 350/2013 della I Sezione della Cassazione Civile che ha provocato un terremoto nel sistema andando ad alimentare una serie infinita di contestazioni e contenziosi in subjecta materia.

La Corte di legittimità, infatti, nel passaggio “incriminato”, sostiene “senza necessità di specifica motivazione” che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori“.

Il dissenso nei confronti della tesi della Cassazione si colloca già nel quadro normativo basato sulla legge n. 108/1996, con particolare riferimento a quanto indicato nelle rilevazioni trimestrali previste dall’art. 2 della legge e predisposte per decreto del Ministero dell’Economia (Dipartimento del Tesoro) in una con la Banca d’Italia.

Nel dettaglio, le Istruzioni della Vigilanza relative alle rilevazioni affermano in maniera aperta che dal calcolo del tasso rilevante ai fini dell’usura “sono esclusi … gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo“. In via correlata, i decreti trimestrali non includono la voce moratoria nel conto, secondo quanto del resto gli stessi passano a dichiarare in modo espresso: “i tassi effettivi globali medi … non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento“.

Come si vede, si tratta di una linea interpretativa contrapposta a quella assunta dalla Cassazione: qui, la previsione in contratto di una apposita clausola di interessi moratori non incide sul calcolo del TEG, rispetto a tanto rimanendo circostanza esterna e dunque neutra.

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Per quanto ovvio, sarebbe difficile affermare che i tassi moratori non assumano alcuna rilevanza per la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, pur tuttavia per le loro caratteristiche intrinseche –mera eventualità dell’applicazione e riferimento degli stessi non già al mutuo nel suo complesso, ma solo alla rata scaduta e solo per i giorni di mora–, la verifica dell’eventuale sforamento del tasso soglia usura andrebbe fatto su dati omogenei e quindi prendendo quale riferimento un parametro che potremmo denominare “Tasso Soglia Mora”, con apposite rilevazioni Bankit.

Dal 2003 le rilevazioni trimestrali riportano esclusivamente il valore statistico dei tassi mora, pari al 2,1% e, la Banca d’Italia, nei chiarimenti che si è affrettata a rilasciare nel luglio 2013, dopo l’iniziale shock del sistema a seguito della messa in onda, nel giugno 2013, di un servizio delle Iene che ha dato massimo risalto della sentenza di cui sopra, nel riportare in primo luogo che “la verifica dell’usurarietà dei tassi … e le conseguenti valutazioni, sotto l’aspetto civile e penale, sono rimesse all’Autorità giudiziaria“, sostiene in ogni caso la contrarietà della Vigilanza all’inclusione della mora nel TEG “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo” – argomentando, nel fondo dei “chiarimenti”, la motivazione che appunto regge l’esclusione: si tratta di oneri eventuali, la cui debenza e applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

Nella parte finale, invero, aggiunge che in ogni caso anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura; e conclude segnalando che, per evitare il confronto tra tassi disomogenei, i decreti trimestrali “riportano i risultati di un’indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1, punti percentuali”; e altresì che, “in assenza di una previsione legislativa che determini la specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati” dell’importo determinato dalla detta indagine.

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Sembra una posizione alquanto legittima: la Banca d’Italia riconosce la preminenza del ruolo dell’Autorità Giudiziaria e quindi della normazione di primo livello rispetto alla regolamentazione di secondo livello dalla stessa emanata, pur tuttavia difende le proprie argomentazioni proponendo implicitamente una modalità di verifica del rispetto della normativa, che consideri la circostanza che le Banche, evidentemente, nella costruzione dei contratti e nelle verifiche preliminari circa il rispetto del tasso soglia, si siano necessariamente conformati alle Istruzioni della Vigilanza.

Se l’Arbitro Bancario Finanziario è granitico nella tesi “pro banca”, le risposte dei Tribunali di merito, invero, sono risultate ondivaghe. Solo nel periodo dicembre 2015-gennaio 2016, infatti, 4 Tribunali di zone diverse d’Italia hanno emesso provvedimenti del tutto dissimili tra loro, tenuto conto che, in taluni casi, essi sposano la tesi pro banca, rifiutando il cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori per evitare le verifiche della presunta usurarietà su tassi soglia che, evidentemente, non hanno come componente intrinseca tale onere eventuale (cfr., ex multis, Tribunale di Vasto del 09.12.2015 o Tribunale di Ferrara del 16.12.2015). Altri giudici di merito, invece, raggiungono il proprio convincimento tendendo a considerare, per la verifica dell’eventuale superamento del tasso usura, qualsiasi componente pattuita, anche meramente potenziale (Tribunale di Bari, ordinanza del 14.12.2015) e anche se il mutuo è giunto a scadenza in corretto ammortamento, senza nessuna corresponsione, nel corso del rapporto, di oneri ulteriori (quale la commissione per estinzione anticipata, anch’essa inclusa) rispetto agli interessi pattuiti (Trib Benevento 08.01.2016, ordinanza).

Ciò che lascia perplessi è che, nella parte motiva, i giudici più favorevoli alla tesi estensiva (ricomprensione nella verifica soglia usura di tutte le componenti, anche se meramente eventuali e non considerate dalla Istruzioni di Vigilanza) sostengono, in prima istanza, che “la questione è molto dibattuta”, indicando all’uopo i due filoni giurisprudenziali che stanno prendendo piede. Con una premessa del genere ci si aspetterebbe, quantomeno, maggiore cautela. Evidentemente, taluni giudici ritengono, applicando le tesi più restrittive, di interpretare correttamente la Legge anti usura.

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Le tesi pro e contro sono state sviscerate dalla migliore dottrina, pertanto per gli approfondimenti di carattere più squisitamente giuridico si rimanda ad essi. Ciò che si vuole evidenziare, invece, è che la posizione più restrittiva, proprio in presenza di ampio dibattito in materia, può provocare una serie di effetti negativi, tra cui la propagazione immotivata del contenzioso in materia, anche su posizioni estinte o in bonis e in corretto ammortamento, nonché la proliferazione di sedicenti studi tecnici che girano per le aziende proponendo analisi econometriche gratuite sui rapporti per poi accordarsi, per il tramite di legali consenzienti, con il patto di quota lite in caso di avvio del contenzioso.

Inoltre, la tesi contro rappresenta un grave rischio per gli istituti di credito, in primis per gli evidenti impatti economici, ma anche per l’eccessiva punizione rappresentata dalla riconduzione dei mutui alla sostanziale gratuità, ex art. 1815 c.c., per avere in essi pattuito delle clausole meramente potenziali e comunque nel rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia in materia. Infine, va anche considerato il fatto che le Banche che operano a livello nazionale otterrebbero giudizialmente risultati diversi, a parità di condizioni, in base al foro presso cui gli stessi vengono incardinati.

Si auspica, pertanto, un intervento che vada a disciplinare in maniera attenta e accorta la c.d. “usura bancaria”, con precise previsioni di Legge, che non vadano a demandare ad autorità amministrative la regolamentazione tecnica, poi disattesa dai giudici che quella Legge sono tenuti ad interpretare ed applicare; inoltre, è necessario, pro futuro, che si trovi un punto di convergenza mediata nelle decisioni di merito, in attesa che si esprima – magari tra diversi anni – la Cassazione, e metta il punto definitivo alla vexata quaestio.

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