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Accertamenti, con la legge di stabilità l’agenzia delle entrate avrà più tempo a disposizione

L’emendamento n. 9.70 alla legge di stabilità in tema di accertamenti Iva e delle imposte sui redditi elimina la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari rubricati nel decreto legislativo 74/2000 e dispone, in sostituzione dell’attuale disciplina, l’ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva.
I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto anno) ovvero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo dell’attuale quinto anno).
La novità, se confermata, si applicherà dal periodo di imposta 2015 con riferimento cioè a Unico 2016.
Tabella scadenze
In riferimento al raddoppio dei termini, si risolve una questione controversa che aveva visto dapprima l’intervento della Corte Costituzionale e successivamente del legislatore che, evidentemente consapevole del beneficio concesso all’amministrazione, legato cioè a possibili utilizzi impropri del raddoppio in conseguenza di violazioni penali solo supposte per ottenere esclusivamente il beneficio del raddoppio dei termini, ne aveva ristretto l’ambito di applicazione alle sole ipotesi di effettivo inoltro della notizia di reato alla Procura entro la scadenza ordinaria, facendo salvi gli effetti di tutti gli atti già notificati. Questa norma era stata originariamente introdotta al fine di concedere all’amministrazione finanziaria maggiori tempi di rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti in cui fossero state commesse violazioni tributarie particolarmente gravi, tanto da costituire delitto. In futuro invece l’amministrazione finanziaria potrà usufruire per tutti gli accertamenti di maggiori termini, a prescindere dalla presenza o meno di un reato.

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