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Acconto IVA 2015: metodi di calcolo ed esoneri

L’art. 6 della Legge n. 405 del 9 dicembre 1990 prevede il versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre (28 dicembre per il 2015) di ogni anno da parte di tutti i soggetti passivi ai fini Iva obbligati alla liquidazione periodica ed al pagamento del relativo versamento dell’Iva a debito. Nonostante dal 1990 le modalità di calcolo sono rimaste immutate, nel tempo sono cambiati i casi di esonero, adeguandosi alle evoluzioni dei regimi fiscali.

In vista della prossima scadenza del 28 dicembre, rivediamo i metodi di calcolo per determinare l’acconto IVA e le valutazioni da considerare per scegliere il metodo più conveniente, anche, alla luce delle riforme che hanno interessato i regimi fiscali nel 2015, e le novità in materia di esonero dall’acconto IVA.
Al contribuente è data facoltà di scegliere il metodo che maggiormente riduce il debito da versare sono tra i seguenti tre: “Storico”, “Previsionale” ed “Effettivo/Analitico”.

Il metodo storico è il quello più comunemente usato e prevede la determinazione l’acconto IVA nella misura dell’88% del debito IVA, al lordo dell’acconto, emergente dalla liquidazione di dicembre dell’anno precedente, per i contribuenti mensili, o dell’ultimo trimestre, per i contribuenti trimestrali. I contribuenti che erano a credito nell’ultimo periodo IVA dello scorso anno, non devono versare l’acconto quest’anno, anche se la liquidazione dell’ultimo mese/trimestre 2015 dovesse chiudersi a debito. Per i contribuenti trimestrali, inoltre, devono essere esclusi dalla base di calcolo, il valore degli interessi applicati in sede di dichiarazione annuale.

Con il metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% del debito IVA che si stima dovuto in relazione al mese di dicembre dell’anno corrente, per i contribuenti mensili, o all’ultimo trimestre dell’anno corrente, per i contribuenti trimestrali.
Pertanto, applicando il metodo previsionale, i contribuenti che prevedono di chiudere a credito l’ultimo mese/trimestre 2015, non sono tenuti a versare l’acconto IVA, anche se nello stesso periodo del 2014 erano a debito, ma, affinché l’adozione di questo metodo non comporti l’irrogazione di sanzioni, è necessario che l’acconto versato non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto in relazione al debito realmente emerso rispettivamente per il mese di dicembre/quarto trimestre dell’anno 2015.

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Infine, con il metodo Effettivo/Analitico, l’acconto viene commisurato al 100% del debito IVA che emerge da un’apposita liquidazione IVA effettuata al 20 dicembre.
Tale liquidazione IVA deve tenere conto delle operazioni effettuate dal 01.12 al 20.12, sia per i contribuenti mensili che per i contribuenti trimestrali, anche se non ancora fatturate.

Sono esonerati dal calcolo dell’acconto IVA i contribuenti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario, ovvero coloro che hanno optato per il regime agricolo di esonero o per il regime della L. 398/91. L’esonero è previsto altresì per coloro che hanno esercitato esclusivamente attività di intrattenimento (art. 74 c. 6 DPR 633/72), o che hanno effettuato unicamente operazioni non imponibili.
Non sono inoltre tenuti ad effettuare il calcolo dell’acconto IVA i contribuenti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno, quelli che hanno periodicità IVA mensile e cessano l’attività entro il 30.11.15 o che hanno periodicità trimestrale e cessano l’attività entro il 30.09.15.
Anche i contribuenti che nel 2015 sono usciti dal regime dei minimi o dal regime delle nuove iniziative per applicare il regime IVA ordinario non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA.

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