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Agenzia delle Entrate, stop al piano chiusure uffici

Sarà sospesa l’operazione che avrebbe dovuto portare alla chiusura di 53 uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate (28 da sopprimere e 25 da convertire in sportelli) nell’arco di quattro anni. L’allocazione territoriale degli sportelli da chiudere riguardava per il 64% la Lombardia (10) e la Sicilia (8), per il restante 36% le altre regioni con la Puglia capofila con 5 sportelli.

Fonte: Il Sole24Ore
Fonte: Il Sole24Ore

Sospeso anche l’iter per il ridimensionamento di 25 uffici territoriali, che avrebbero dovuto costituire il presidio per l’espletamento di particolari operazioni quali per esempio la registrazione degli atti privati, la ricezione delle dichiarazioni di successione, l’attribuzione dei codici fiscali o il rilascio delle tessere sanitarie. La riorganizzazione degli sportelli era stata indotta dal Dl 66/2014 che prevedeva il taglio del 50% dei fitti passivi per un importo di 45 milioni di euro. Così non è evidentemente, visto che le associazioni sindacali hanno calcolato un risparmio di soli 5 milioni di euro, ed hanno innescato quindi il blocco del piano di chiusura degli uffici e l’approfondimento del tema anche in vista di una più complessa riorganizzazione dell’articolazione territoriale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, con la definizione delle postazioni organizzative speciali (Pos) e di quelle temporanee (Pot).
Inoltre, come reso noto anche da un comunicato della Uilpa agenzia delle Entrate, il 6 novembre scorso «è maturato il silenzio-assenso da parte del Ministro dell’Economia che ha reso efficace la delibera del Comitato di gestione che prevede che, a seguito della fase finale dell’integrazione tra Agenzia delle Entrate E Agenzia del Territorio, gli uffici provinciali del Territorio costituiranno un’articolazione delle direzioni provinciali delle Entrate.
Il Ddl di Stabilità approvato dal Senato, contiene anche la norma sui funzionari «retrocessi» dalla terza alla seconda area per un vizio procedimentale del concorso così come stabilito a febbraio dal Tar Lazio. Essi, così come sancito dall’ articolo 1, comma 7, del testo modificato, continueranno a percepire in via provvisoria, fino all’adozione di una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico previsto per quelli di terza area, continuando a svolgere le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

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