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Agenzia delle Entrate, l’IVA arriva sulla PEC

65mila contribuenti allertati su possibili irregolarità commesse negli adempimenti dichiarativi Iva 2014, attraverso una semplice comunicazione a mezzo Pec, ricordando la possibilità – oltre che l’opportunità – di rimediare ad eventuali dimenticanze od omissioni attraverso l’istituto del c.d. ravvedimento operoso ed evitare controlli.

Il percorso del dialogo innovativo tra cittadini e amministrazione fiscale – come tracciato dalla legge di stabilità per il 2015 con l’obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini – continua quindi con il provvedimento 29 ottobre 2015 dell’Agenzia delle Entrate.

I commi 634 e 635 della legge 190/2014 hanno, infatti, previsto la realizzazione di nuove forme di comunicazione tra contribuenti e fisco, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali – e quindi annichilendo “l’opportunità” di fruire anche del c.d. “ravvedimento lungo”, introdotto peraltro dalla stessa legge – finalizzate a semplificare gli adempimenti e favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili.

L’Agenzia delle Entrate trasmetterà all’indirizzo di Posta elettronica certificata del contribuente (ovvero tramite posta ordinaria, nel caso di Pec non attiva o non registrata nei pubblici elenchi) le informazioni emerse dal confronto tra la comunicazione annuale dei dati Iva e la dichiarazioni ai fini Iva per l’anno d’imposta 2014, da cui risulterebbe:
a) la mancata presentazione della dichiarazione Iva;
b) la presentazione della dichiarazione Iva con compilazione del solo quadro VA.

Tali comunicazioni contengono inoltre i seguenti dati:
1. cognome, nome del contribuente e codice fiscale;
2. numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
3. comunicazione annuale dei dati IVA presentata, relativa all’anno d’imposta 2014;
4. dichiarazione IVA presentata, relativa all’anno d’imposta 2014;
5. protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della dichiarazione sopradetta.

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Per sanare l’omessa presentazione della dichiarazione Iva 2014 potrà provvedere all’adempimento entro novanta giorni dal 30 settembre 2015, ossia l’ordinario termine di scadenza.

Così facendo, beneficerà della riduzione della sanzione a 25 euro (un decimo della misura minima di 258 euro).

Giova ricordare che, così come novellato, l’istituto del ravvedimento operoso – per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate – permette la regolarizzazione a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza e le nuove sanzioni possono ridursi fino anche ad un decimo del minimo.

Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o l’esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).

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