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Agevolazione prima casa: il riacquisto gratuito permette di non perdere il beneficio

L’agevolazione prima casa per quanto sia amata da chi acquista un immobile poiché consente di sfruttare delle riduzioni di iva e imposte ipotecarie e catastali diventa di contro un’agevolazione odiata se si ha l’intenzione di cedere lo stesso immobile entro i 5 anni poiché la stessa agevolazione si viene a perdere e si è tenuti all’integrazione delle imposte.

La perdita dell’agevolazione prima casa non opera però qualora il contribuente, entro un anno dalla cessione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Riacquisto che per l’Agenzia delle Entrate doveva essere effettuato solo a titolo oneroso.

Finalmente però si è arrivati ad una svolta in quanto l’Amministrazione Finanziaria con una risoluzione ministeriale, la n. 49/2015 ha chiarito che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

Questa risoluzione è andata finalmente ad incontrare due sentenze precedenti della Cassazione: la 16077/2013 e la 26766/2013.

La Cassazione, infatti, in entrambe le sue pronunce nulla opponeva al riacquisto a titolo gratuito di altro immobile, entro un anno dalla sua alienazione, e quindi al persistere del beneficio dell’agevolazione prima casa.

L’Amministrazione Finanziaria invece, si era sempre dichiarata contraria alla permanenza del beneficio per riacquisti di immobili a titolo gratuito. Nello specifico nella Circolare 6/2001, nella Risoluzione 125/2008 e nella Circolare 18/2013.

Con la citata e ultima R.M. n.49 del 2015, conformandosi ai richiamati orientamenti giurisprudenziali, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il concetto che: in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile (sempre entro un anno dall’alienazione) è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

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Ai fini del mantenimento dell’agevolazione è però posto l’obbligo da parte del contribuente che il nuovo immobile sia adibito a dimora abituale dello stesso.

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