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Anatocismo e divieto di capitalizzazione

Il tema dell’anatocismo è da ormai 15 anni all’attenzione del mondo bancario e giudiziario senza che si sia mai pervenuti ad una chiara definizione della disciplina di riferimento.

A seguito di un travagliato iter Legislativo, caratterizzato in particolare dalla mancata conversione del D.L. 91 del 24 giugno 2014 (Decreto Competitivtà), che aveva presentato successive correzioni, ad oggi la disciplina in vigore è quella prevista dall’art. 120 TUB, il cui secondo comma è stato sostituito dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 comma 629).

Tale norma, da un lato conferma la previsione della pari periodicità di conteggio degli interessi, dall’altro impedisce la produzione di interessi ulteriori rispetto a quelli capitalizzati periodicamente.
Le modalità per la produzione dei prefati interessi, invece, viene affidata alla regolamentazione del CICR.

La formulazione della norma, evidentemente sviluppata senza un’attenta riflessione sulle conseguenze che avrebbe provocato nel Sistema, lascia aperti una serie di interrogativi di non facile soluzione.

Primo dubbio: la norma così come emanata è immediatamente applicativa? I commentatori hanno proposto indicazioni contrastanti, così come altrettanto ondivaghe sono risultate le pronunce della magistratura, interpellata sul punto a seguito dei ricorsi presentati negli scorsi mesi dalle Associazioni dei Consumatori.

I Tribunali di merito di mezza Italia, infatti, hanno reso interpretazioni divergenti, creando così situazioni paradossali a seguito delle quali taluni intermediari, per adempiere alle decisioni emanate, sarebbero costretti, salvo proposizione di gravame, ad applicare la normativa senza alcuna “linea guida”, mentre altri, chiamati in giudizio, hanno visto le proprie tesi accolte da giudici meno propensi a destabilizzare il già precario equilibrio del sistema.

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Dopo circa un anno e mezzo dall’emanazione della normativa novellata, dunque, è finalmente intervenuto il CICR con la pubblicazione di una bozza di delibera, in fase di consultazione sino al 23.10.2015. Anch’essa, tuttavia è altrattanto foriera di dubbi.

Lungi dal voler analizzare in maniera compiuta tale provvedimento, come detto ancora in bozza, sembra invece importante verificare quali saranno gli impatti che la normativa in esame avrà sull’attività bancaria.

Tra i tanti temi oggetti di dibattito, sicuramente l’argomento principale sarà quello riferito alla sorte degli interessi passivi conteggiati a seguito della concessione di un’apertura di credito in conto corrente.

Da una prima sommaria analisi è possibile prevedere che la mancata capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, in uno all’adeguamento delle procedure informatiche, indispensabile per rispondere correttamente alle esigenze della “trasparenza bancaria”, provocherà certamente un decremento degli introiti delle Banche, a cui gli Istituti di Credito dovranno far fronte in qualche modo, probabilmente con aggravio dei ricarichi sulla clientela.

A tal proposito, è necessario segnalare che il Sistema Bancario Europeo è del tutto discostato dalla soluzione Italiana, essendo la stessa un unicum a livello comunitario.

E’ proprio la Commissione Europea, infatti, ad evidenziare – in una richiesta informativa che il Direttore Generale per la Stabilità Finanziaria, Servizi Finanziari e Unione dei Mercati dei Capitali della Commissione, Jonathan Faull, ha inviato al rappresentante permanente dell’Italia presso UE, Stefano Sannino – come la capitalizzazione degli interessi, in particolare in operazioni quali l’apertura di credito in conto corrente, “risulti una pratica comune in tutti gli altri Stati membri dell’Unione, sottolineando che nessuno di questi prevede un analogo divieto”. Il Mercato Unico Europeo, infatti, non può prescindere da regole uniformi per lo sviluppo della concorrenza tra gli operatori.

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Anche questa volta stiamo perdendo l’occasione di una riforma seria e condivisa di una materia delicatissima, la cui formulazione attuale potrà, nella fase di assestamento nel sistema, provocare l’aumento dei costi per la clientela nonché del contenzioso in materia e, pertanto, indurrà ad una riflessione importante negli operatori propensi ad investire in Italia.

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