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Anatocismo: si esprime il Collegio di Coordinamento ABF

Nella partita che si sta giocando tra Legislatore, Banca d’Italia, Tribunali e Sistema Bancario in merito all’entrata a pieno regime del divieto anatocistico, sancito dall’art. 120, comma 2, del TUB, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, entra prepotentemente, balzando agli onori della cronaca, il Collegio di Coordinamento dell’ABF che, con la decisione 7854/2015 ha preso posizione sulla fondamentale questione dell’applicabilità temporale del divieto di anatocismo.

Come noto, tale norma ha demandato al CICR il compito di definire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Se il CICR ha rilasciato la propria delibera solo a Luglio (consultazione terminata il 23.10), i Tribunali di merito di mezza Italia hanno già emesso le prime pronunce in materia, delineando un orientamento che tende per l’immediata applicabilità della norma sin dall’introduzione della stessa, ovvero dal 01.01.2014.

La decisione del Collegio, accostandosi a tale orientamento, parte dal presupposto che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vietando l’anatocismo, non ha fatto altro che “normativizzare” un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ancorchè non condiviso da parte della dottrina). L’interpretazione abrogatrice della novella, dunque, emerge con evidenza dal confronto tra l’incipit del previgente comma 2 dell’art.120 del TUB, che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” (vale a dire di disciplinare sul piano tecnico l’anatocismo nelle operazioni bancarie) e l’incipit del nuovo comma 2 introdotto dall’art.1, comma 629, della legge n.147/2013 che, in sostituzione della precedente disposizione, demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per “la produzione di interessi” (semplici), e non più per la produzione di interessi sugli interessi (i c.d. interessi composti o secondari che sostanziano il fenomeno dell’anatocismo).

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La evidenza della descritta vicenda abrogativa, già desumibile dal dato testuale della Legge di stabilità 2014, trova ulteriore riscontro da un lato nella espressa motivazione dell’intervento legislativo, emergente dalla chiara dichiarazione di intenti dei suoi proponenti di “mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore” (cfr. Relazione alla proposta di legge n.1661 del 2013, condivisa ora dalla Banca d’Italia nel c.d. “Documento per la consultazione”, laddove afferma che l’intenzione del legislatore era di “stabilire l’improduttività degli interessi composti”), e dall’altro dal successivo tentativo, poi abortito, di ripristinare l’anatocismo bancario, portato avanti con la scrittura dell’art. 31 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (non convertito in legge), laddove, con altrettanta consapevolezza (implicante una sorta di interpretazione autentica della legge di stabilità 27.12.2013, n.147) il legislatore aveva previsto con parallelo incipit di demandare al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi”.

Secondo il Collegio di Coordinamento, dunque, l’interpretazione data al valore del precetto normativo esaminato nella pronuncia non può essere subordinata all’emanazione di una delibera che consisterebbe in una mera esplicitazione delle metodologie tecnico contabili da adottare, tenuto conto che nessuna deroga alla immediata applicabilità del divieto sancito dalla norma primaria può derivare dalla emanazione di una norma secondaria. Da tale presupposto, il Collegio trae la conclusione che, se dall’1 gennaio 2014 risulta caduta la riserva di anatocismo bancario, i relativi effetti hanno cominciato a prodursi contestualmente alla data di entrata in vigore della legge che l’ha determinata, seppure, nel concreto, per verificare l’effettiva presenza sui rapporti della pratica anatocistica, ogni caso dovrà essere considerato singolarmente (sul punto, infatti, il Collegio ha rigettato il ricorso, pur accogliendolo parzialmente per altro aspetto che non rileva nella presente analisi).

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La pronuncia esaminata avrà certamente un effetto dirompente nell’ambito dei rapporti bancari assistiti da apertura di credito, tenuto conto che le Banche dovranno necessariamente adeguarsi agli orientamenti espressi sia dall’organo di soluzione stragiudiziale, sia dai Tribunali di merito, con un occhio di riguardo al pregresso, anche al fine di evitare i più che probabili contenziosi incoraggiati da pronunce di siffatto stampo.

Decisione Collegio di Coordinamento ABF 08.10.2015 n. 7854

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