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Assegni di mantenimento al coniuge: ecco le informazioni utili

Gli assegni di mantenimento corrisposti dal coniuge in caso di separazione, scioglimento, annullamento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore dell’altro coniuge, ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. c) del TUIR rappresentano per il coniuge che li eroga un onere deducibile e quindi è possibile inserire tali importi nella dichiarazione dei redditi.

Il Tribunale infatti, in presenza dei casi indicati precedentemente che portano alla fine degli effetti civili del matrimonio, può stabilire in capo ad uno dei due coniugi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’altro mediante l’erogazione di assegni di mantenimento periodici di ammontare determinato. È infatti utile ricordare come in caso di corresponsione di importi una tantum (quindi non in presenza di assegni periodici), e in presenza di somme versate volontariamente (quindi senza essere disposti dall’Autorità giudiziaria), tali somme non saranno deducibili per il coniuge che li eroga.

Gli assegni di mantenimento saranno deducibili, per il coniuge erogante, solo per la parte esclusivamente limitata al mantenimento dell’ex coniuge. Gli importi destinati al mantenimento dei figli infatti, non saranno deducibili. In mancanza di specifica distinzione nella sentenza del Tribunale, la somma degli assegni sarà ripartita al 50% tra importi pro coniuge e importi pro figli.
In presenza di adeguamenti ISTAT degli importi degli assegni, tali incrementi saranno deducibili solo nel caso in cui tale aumento sia esplicitamente previsto nel Provvedimento del Giudice (così come indicato dalla Risoluzione 19.11.2008, n. 448/E dell’Agenzia delle Entrate). Se così non fosse tali importi risulteranno indeducibili.

Casi particolari sono quelli che riguardano gli importi erogati dal coniuge all’ex coniuge in presenza di un mutuo in essere (accollo del mutuo) o di spese di alloggio.
Nel primo caso la Corte di Cassazione con la recente ordinanza 2.4.2015, n. 6794 ha chiarito che sono deducibili le somme corrisposte per l’estinzione del mutuo dell’ex coniuge purché di ammontare pari agli assegni di mantenimento stabiliti dal Tribunale. Nel secondo caso, nella Circolare 24.4.2015, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate precisa che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato devono essere “disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge”. Inoltre precisa che nel caso in cui l’immobile sia a disposizione sia della moglie che dei figli, la deducibilità delle spese è limitata al 50%.

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Se per il coniuge erogante gli assegni di mantenimento risultano essere un onere deducibile, per l’ex coniuge percettore tali importi, qualora erogati con cadenza periodica, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR.

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