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Auto aziendali, divieto di fermo amministrativo da parte di Equitalia

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, c.d. ganasce fiscali, è una misura cautelare utilizzata dagli agenti della riscossione a seguito di mancato pagamento di somme dovute su tutti i beni mobili registrati.
Già il Decreto del fare, (art. 52 comma 1 lett. m-bis D.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013) aveva sancito il divieto della procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati strumentali all’attività d’impresa o della professione.
La novità aveva avuto una grande rilevanza ovviamente per il fermo che riguarda le auto aziendali in quanto beni strumentali maggiormente utilizzati dai lavoratori, siano artigiani professionisti agenti, ecc.
Prima della modifica e della sua entrata in vigore, il fermo amministrativo dell’auto si attuava a seguito di notifica di una cartella di pagamento (o di accertamento esecutivo), se il contribuente non provvedevano al versamento delle somme contestate entro rispettivamente 60 o 90 gg. Dopo questo termine veniva notificato un fermo amministrativo con invito a saldare il dovuto entro i 20 giorni successivi. Decorso inutilmente anche questo termine Equitalia, o il concessionario competente, iscriveva nei registri mobiliari il provvedimento, comunicandolo al debitore. In particolare quindi le auto aziendali sottoposte alla misura restrittiva venivano iscritte in una speciale lista al Pra e non potevano circolare fino al saldo delle somme dovute : pena una sanzione di oltre 2.500 euro.
Con il “decreto del fare” fu introdotta la possibilità per i contribuenti che utilizzavano il bene per il proprio lavoro, di evitare la procedura del fermo amministrativo se, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva, avessero fornito la prova all’agente della riscossione che il bene mobile fosse strumentale all’attività di impresa o della professione.

Vedi anche  Jobs Act, le novità per lavoratori e imprese

Una importante pronuncia della Ctp di Lodi n.124/2/2015 ha stabilito che “relativamente alla possibilità, da parte di Equitalia, di poter provvedere a un fermo amministrativo dell’autovettura della società ricorrente, ancorché annunciato, deve subito dirsi che esso non può concretizzarsi; l’autovettura, in quanto bene di proprietà e utilizzato da una società, non può essere assoggettato, infatti al fermo amministrativo. Per questo sarebbe il caso che Equitalia, piuttosto che attendere una ‘dimostrazione che tale bene è strumentale all’attività d’impresa o della professione’, eviti di inviare una comunicazione preventiva di fermo a un soggetto, una società, contro la quale non potrà mai procedere”.
Pertanto “essendo l’atto di preavviso di fermo sostanzialmente invalido ed essendo le notifiche delle cartelle, nel caso in esame, perfettamente valide, il ricorso va parzialmente accolto solo per il primo motivo. Va respinta, inoltre, la chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate, in quanto i provvedimenti emessi e correttamente notificati, sono stati affidati a Equitalia Nord spa e, quindi, è essa che risponde legalmente del suo agire, da quel momento in poi”.

Alla luce di questa nuova sentenza, nuovi scenari si aprono per tutte quelle procedure di iscrizione del fermo di beni mobili registrati strumentali all’attività d’impresa o della professione, in quanto non è più onere del contribuente dimostrare che l’auto sia effettivamente strumentale all’attività di impresa, ma viene sancita una “presunzione oggettiva” che il bene, sia automaticamente relativo all’attività. Semmai sarebbe da provare il contrario!

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