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Auto immatricolate autocarro, attenzione all’utilizzo

La disciplina degli autocarri è spesso sinonimo di facili interpretazioni. Molte aziende, imprenditori e liberi professionisti al momento dell’acquisto dell’auto decidono di acquistare delle auto immatricolate autocarro con la consapevolezza che la semplice categoria possa comportare una deducibilità agevolata ben superiore alle attuali percentuali di detraibilità dell’iva e di deducibilità dei costi.

Attualmente la deducibilità per gli automezzi è pari al 20%, mentre la detraibilità dell’Iva è pari al 40%. Con la Stabilità 2016, la percentuale della quota di ammortamento è aumentata del 40% arrivando quindi come base di calcolo delle quote di ammortamento al 28% (risultato ottenuto applicando incrementando del 40% la precedente quota del 20%), così come è stata concessa la possibilità di maggiorazione generale del 40% del costo di acquisizione dell’automezzo e l’innalzamento del limite di importo deducibile a 25.306,39 euro rispetto alla precedente soglia di 18.075,99 euro.
Volendo fare un esempio per una macchina pagata 20.000 euro viene incrementata del 40% e così li costo arriverebbe a 28.000 euro, la quota su cui applicare l’ammortamento quindi sarà di 25.306,39 e perciò la quota di ammortamento del 28% porterà ad una base di calcolo di 7.085,79 euro su cui si applicherà la percentuale di deducibilità del 20% (clicca qui per nostro precedente articolo).

macchina autocarro

Ma nel caso in cui la vettura acquistata sia identificata nella categoria autocarri, quindi riportata sul libretto di circolazione come N1, quali sono le percentuali di deducibilità e detraibilità?
Gli autocarri sono definiti dal Codice della Strada (art. 54, c. 1, lett. d) come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Non esistono norme specifiche che regolano la deducibilità degli autocarri, le cui spese, quindi, sono integralmente deducibili purché siano inerenti all’attività d’impresa (ris. 244/2002). Proprio per contrastare l’utilizzo dei falsi autocarri l’Agenzia delle Entrate con un Provvedimento n. 184192 de 2006, assimila gli stessi alle autovetture assoggettandoli alla deducibilità limitata.
Gli autocarri sono considerati falsi quando ricorrono le seguenti condizioni di seguito riportate:
– immatricolazione (o reimmatricolazione) come N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate);
– codice carrozzeria F0;
– numero posti a sedere maggiore o uguale a 4;
– potenza motore(kw)/portata (tonnellate) maggiore o uguale a 180.

Vedi anche  Equitalia, pagamenti con Lottomatica e Sisal

L’assenza anche di uno solo di queste tre condizioni non fa scattare l’applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un’autovettura. Diventa quindi fondamentale la verifica del quarto aspetto. In presenza di un rapporto potenza/portata inferiore a 180 la vettura potrà essere equiparata agli autocarri.

La possibilità di assimilare o meno una vettura ad autocarro non può prescindere dal principio di inerenza che il mezzo deve avere con l’attività dell’imprenditore/professionista. Quindi il mezzo deve essere utilizzato esclusivamente per l’attività di impresa per poter usufruire dell’intera deducibilità e detraibilità iva. Resta inteso che difficilmente un professionista potrà dimostrare come possa utilizzare l’automezzo solo per la sua attività professionale e non anche per l’utilizzo privato.

Sono tante le case automobilistiche che danno la possibilità di trasformare una normale autovettura in auto autocarro. Alcuni modelli di autocarri Kia, Nissan, Ford, Volkswagen nascono infatti come auto “normali” ma successivamente vengono omologate come auto N1. Le stesse case però specificano come per poter usufruire dei vantaggi fiscali si debba tenere conto del principio di inerenza e della esclusività di utilizzo della vettura autocarro per l’attività aziendale.

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