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L’azienda può “investigare” sul lavoratore assente

Il datore di lavoro può rivolgersi ad un’agenzia investigativa per controllare il lavoratore assente con un permesso ex L.104/92. Lo ha stabilito la Cassazione che, con sentenza n.9749 pubblicata il 12 maggio, ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore contro il licenziamento per giusta causa intimato dall’azienda.

Nello specifico il datore di lavoro, grazie all’agenzia investigativa, aveva scoperto che il lavoratore assente nelle ore in cui aveva fruito di permessi concessi per l’assistenza alla suocera disabile si era, invece, più volte recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà. La Corte di Appello aveva già confermato la pronuncia di primo grado sostenendo che il controllo dell’agenzia investigativa cui era stato sottoposto il dipendente non violava l’art.4 della I. n.300 del 1970, in quanto oggetto delle contestazioni disciplinari non erano comportamenti tenuti dal lavoratore nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative. Ai fini della giusta causa del licenziamento, non era tanto l’entità del danno eventualmente procurato a rilevare quanto piuttosto la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al comportamento di un lavoratore che, in spregio della normativa che attribuisce permessi mensili per l’assistenza a disabili, per almeno cinque volte in pochi mesi era stato “rinvenuto mentre si occupava di incombenti tutt’affatto diversi“.

La Suprema Corte, chiamata ad intervenire, ha ribadito con forza quanto già affermato nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, la Cassazione ha sottolineato che in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico” o inosservanti dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. In merito all’intervento dell’agenzia investigativa, invece, è stato evidenziato che “le agenzie, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art.3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione“.

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