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Bilancio d’esercizio 2016: le novità della nota integrativa

Il D.Lgs n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04/09/2015 ha introdotto importanti novità in materia di bilancio di esercizio. Le novità introdotte saranno applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2016.
Le principali novità dei bilanci 2016 riguardano l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio ordinario e il nuovo bilancio per le micro-imprese.

Con il decreto viene quindi introdotto il concetto di micro-impresa. Per micro-impresa si intende, ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, quell’impresa che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti:
– totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro;
– ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità.

Per le micro-imprese il bilancio di esercizio sarà composto esclusivamente da Conto Economico e Stato Patrimoniale. L’importante novità è data dalla non redazione di:
– rendiconto finanziario;
– nota integrativa;
– relazione sulla gestione.
Per non redigere la nota integrativa, in calce allo stato patrimoniale devono risultare le informazioni sugli impegni, sulle garanzie e passività potenziali, nonché l’ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci.
Per la relazione sulla gestione invece, sempre sullo stato patrimoniale deve essere indicato il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti possedute, alienate o acquistate dalla società nel corso dell’esercizio.

Dopo le modifiche apportate in riferimento al bilancio di esercizio 2014 dove la nota integrativa veniva legata alla tassonomia XBRL, anche per il 2015 questa novità porta alla modifica di questo elemento fondamentale del bilancio. Ulteriori novità riguardano le informazioni da inserire nella stessa.
Vengono infatti richieste nuove informazioni in merito alla natura, agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. In virtù di questa specifica previsione è eliminato dall’articolo 2428 C.c. l’obbligo di indicare, nella relazione sulla gestione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Questa previsione è estremamente rilevante in quanto “sposta” l’informativa in oggetto dalla relazione sulla gestione (non compilata da tutte le società che redigono il bilancio abbreviato) alla Nota integrativa.

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Queste le ulteriori novità della nota integrativa al bilancio:
– Eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità, trattandosi di costi che non possono più essere capitalizzati.
– Espressa indicazione della proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite.
– Inserimento di una nuova informativa in tema di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
– Eliminazione dell’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico, e, in sua sostituzione, si chiede che siano fornite informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
– Ampliamento dell’informativa relativa ai rapporti tra società, amministratori e sindaci. Se attualmente è infatti previsto che sia indicato soltanto l’ammontare dei compensi, in virtù delle modifiche che potrebbero essere presto introdotte, è richiesta anche l’esposizione delle anticipazioni e dei crediti concessi, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni, gli importi eventualmente rimborsati, cancellati, o oggetto di rinuncia. Viene inoltre richiesto che siano indicati gli impegni assunti per loro conto, per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell’articolo 2399 C.c. sono vietati i rapporti patrimoniali con i sindaci che possano compromettere la loro indipendenza.
– Richiamo completo alle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società richiamando anche i warrants e le opzioni.
– Più ampia informativa prevista per gli strumenti finanziari derivati.
– Integrazione delle informazioni con l’indicazione del nome e della sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui fa parte l’impresa in quanto controllata.

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