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Bitcoin, cambio valuta esente da IVA

In data 22.10.2015 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emanato la sentenza nella causa C-264/14 Skatteverket (amministrazione finanziaria svedese) c/ David Hedqvist. Il sig. Hedqvist, che intende fornire servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale bitcoin e viceversa, prima dell’inizio di tale attività richiese un parere preliminare alla commissione tributaria svedese per sapere se, per le operazioni di acquisto e vendita di bitcoin, sarebbe stato necessario versare l’IVA.

Secondo la Commissione, il bitcoin è un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento e, pertanto, essendo le operazioni relative a “divise, banconote e monete con valore liberatorio” escluse dall’applicazione IVA in base a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto), anche le operazioni in bitcoin sarebbero state esenti IVA.

La Skatteverket, dunque, ha presentato ricorso dinanzi alla Corte Suprema Amministrativa Svedese (Högsta förvaltningsdomstolen) sostenendo che le operazioni in bitcoin rientrassero nel calcolo IVA, in quanto prestazioni di servizi a titolo oneroso. La Corte Suprema, dunque, ha riportato tale interrogativo alla Corte di Giustizia che ha emanato i seguenti principi:

a) La valuta virtuale a flusso bidirezionale bitcoin, che sarà cambiata contro valute tradizionali nel contesto delle operazioni di cambio, non può essere qualificata come bene materiale, avendo la stessa quale unica finalità quella di essere un mezzo di pagamento. Di conseguenza le operazioni di cambio dei mezzi di pagamento non ricadono nella nozione di cessione di beni.

b) Per quanto riguarda il “carattere oneroso” di una prestazione di servizi occorre precisare che può definirsi tale solo se sussiste un nesso diretto fra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto dall’amministrato. Tale nesso diretto risulta acclarato qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapproto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato.

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La Corte, dunque, nel sostenere che il cambio valuta tradizionale con bitcoin costituisca in ogni caso una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, riconosce, tuttavia, che ai sensi dell’art. 135, par. 1, lett. E) della Direttiva IVA l’esenzione dall’applicazione dell’imposta possa applicarsi anche al caso esaminato, ricomprendendosi le operazioni in bitcoin tra quelle in “divise, banconote e monete con valore liberatorio”.

La pronuncia esaminata rappresenta un ulteriore step per lo sviluppo sempre maggiore del bitcoin che, come definito sul sito bitcoin.org, “è una nuova valuta sperimentale in pieno sviluppo. Sebbene stia diventando sempre meno sperimentale con l’aumentare del suo impiego, si dovrebbe tener presente che Bitcoin è una nuova invenzione che sta esplorando idee mai tentate prima. Come tale, il suo futuro non può essere predetto da nessuno”.

Pur essendo sempre più accettata ed usata, recenti fatti di cronaca hanno tuttavia dimostrato la “fragilità” del sistema, con pesanti frodi perpetrate a danno dei clienti, sfociate, qualche mese fa, nell’arresto del fondatore della MtGox, la più grande piattaforma di scambio di bitcoin fino alla dichiarazione di bancarotta. In conclusione, seppure le premesse sono sicuramente entusiasmanti per la rivoluzione che tale valuta può portare nei sistemi di pagamento, saranno necessari controlli ad hoc per evitare di incorrere in problematiche relative alla rintracciabilità dei pagamenti (che possono essere nascosti) e a possibili attività di riciclaggio di denaro.

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