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Branch Exemption: nuovo regime per le Stabili Organizzazioni

Branch exemption: il nuovo regime opzionale, non ancora definitivo (link per informazioni generali sul Provvedimento) sviluppa nuovi scenari per le società residenti in possesso di una Stabile Organizzazione all’estero, che ora potranno tassare il reddito della propria Branch nel Paese in cui è situata, in attuazione del nuovo art. 168-ter del TUIR.

La nuova disciplina opzionale di Branch Exemption prevede che le imprese residenti possano esercitare l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alla propria Stabile Organizzazione direttamente nella dichiarazione dei redditi. L’opzione decorre dal periodo di imposta al quale la dichiarazione si riferisce e per le Stabili Organizzazioni già costituite va esercitata entro due anni dall’entrata in vigore del Provvedimento.

La Branch Exemption è un regime speciale opzionale che prevede l’assoggettamento del reddito della Stabile Organizzazione non più alla disciplina fiscale italiana, ma a quella del Territorio in cui poggia la Branch; inoltre è un regime “all in- all out”, ovvero l’opzione vincola tutte le Stabili Organizzazioni presenti al momento e quelle future, senza che sia necessario esercitare nuovamente l’opzione.

La bozza (in consultazione pubblica fino al 31 marzo 2016) di Provvedimento attuativo (Link) per aderire al regime opzionale di Branch Exemption, sebbene sia stata redatta in appena 11 pagine, appare particolarmente corposa e colma di particolarità fiscali conseguenti all’applicazione del regime, pertanto in questa sede verranno trattati solamente alcuni aspetti rimandando ad un momento successivo l’analisi dei restanti paragrafi.

La principale particolarità collegata al regime di Brench Exemption è il recapture delle perdite fiscali pregresse, ovvero un sistema di riassorbimento delle perdite subite dalla Stabile Organizzazione ed utilizzate dalla casa madre per abbattere il suo reddito tassabile.

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Infatti, se nei cinque anni precedenti all’opzione di Branch Exemption, l’impresa residente ha utilizzato perdite fiscali appartenenti alla Stabile Organizzazione, i futuri redditi imponibili della branch saranno tassati in capo all’impresa residente (ovvero la casa madre) fino al totale riassorbimento delle medesime perdite.

Ai fini della Branch Exemption, le perdite si considerano automaticamente utilizzate se hanno compensato il reddito della casa madre. Regole particolari si applicano in caso di adesione dell’impresa nazionale al regime di consolidato fiscale in quanto le perdite pregresse si considerano automaticamente utilizzate se sono state trasferite all’eventuale consolidato fiscale, ed in caso di successiva interruzione di consolidato stesso, le perdite riattribuite all’impresa residente e realizzate in parte dalla sua Stabile Organizzazione possono essere utilizzate dalla casa madre solo se il recapture delle perdite sia già avvenuto o venga comunque portato a compimento; diversamente, ovvero qualora il riassorbimento non sia ancora iniziato, devono essere sterilizzate.

Inoltre, optare per la Branch Exemption in caso di più Stabili Organizzazini significa dover calcolare sia il recapture totale per determinarne l’ammontare, che quello per singolo Paese utile esclusivamente per calcolare le eccedenze di imposta scomputabili.

Il Legislatore della Branch Exemption prevede un meccanismo di recupero anche per ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti eventualmente dedotti dalla Stabile Organizzazione estera, che saranno tassati in capo alla società residente nei cinque periodi di imposta successivi.

Ancora una volta, un Provvedimento mascherato da aiuto per le imprese, si rivela in realtà non essere sempre conveniente. Ricordo che la Stabile Organizzazione infatti non rappresenta un soggetto giuridico autonomo, ma un’estensione della casa madre in territorio estero.
Il regime naturale di tassazione dei redditi conseguiti dalla Stabile Organizzazione all’estero in capo alla casa madre italiana è sempre stata favrevole nel caso in cui la Branch generasse delle perdite, acquisite immediatamente nel reddito della casa madre italiana.

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Ora, perchè il regime di Branch Exemption sia effettivamente favorevole, è necessario che le Stabili Organizzazioni non “servano” più a generare perdite, ma utili. Non solo, li devono generare in un Paese con una fiscalità più bassa rispetto a quella italiana, ma non troppo bassa (ovvero non sotto il 50% della tassazione nominale italiana), per non ricadere in un caso black list che comporterebbe ulteriori clausole applicative. Considerato il prossimo abbassamento dell’aliquota IRES al 24%, non sono molti i Paesi che possono offrire un reale vantaggio alle imprese.

Nei prossimi periodi, le imprese con Stabili Organizzazioni all’ estero saranno sicuramente impegnate in calcoli di convenienza per l’applicazione del regime di Branch Exemption e in decisioni di riorganizzazioni aziendali dovute in particolar modo all’esigenza di ottenere un vantaggio per tutte le Branch appartenenti alla casa madre.

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