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Canone Rai, il direttore dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come si procederà all’addebito

La legge di Stabilità per il 2016, intervenendo sul R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, ha profondamente riformulato le modalità di pagamento del Canone Rai introducendo una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo per tutti coloro che hanno un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica. Da qui, la rivoluzione sulle modalità di pagamento, che avverrà tramite addebito sulle fatture delle aziende elettriche, nella misura di 100 euro divisi in dieci rate mensili (link).

Di tutto ciò ha parlato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso della sua Audizione presso la Commissione Parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, (link) svoltasi il 2 marzo, soffermanosi sul tema dell’utilizzo delle banche dati per l’individuazione dei soggetti tenuti alla corresponsione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo e sull’esame degli aspetti problematici connessi all’omogeneizzazione e all’integrazione di questi dati con l’elenco abbonati in possesso della Rai e con quelli del cd. catasto elettrico.
“Le nuove modalità di pagamento del canone televisivo – ha affermato – comportano una completa rivisitazione dell’attuale processo di gestione del tributo nonché la definizione e la realizzazione di un sistema di interscambio delle informazioni tra i diversi enti coinvolti nel processo”. Infatti, la riforma non è a senso unico, ma coinvolge, oltre alle Entrate, naturalmente la Rai e la società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. “Acquirente Unico S.p.A.”, oltre all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Tutti questi enti dovranno provvedere a scambiarsi le informazioni necessarie per il corretto addebito del canone, ricordando che esso è dovuto “una sola volta in relazione a tutte le residenze e dimore della famiglia anagrafica”.

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La Orlandi ha quindi ricordato che per il corretto addebito è necessario disporre di alcune informazioni in modo tale da individuare inequivocabilmente la dimora della famiglia anagrafica. Pertanto occorreranno:
– i nominativi dei soggetti titolari di contratti per la fornitura di energia elettrica di uso domestico;
– i nominativi dei soggetti esentati dal pagamento (soggetti con più di 75 anni e reddito non superiore 6.713,98);
– le dichiarazioni di non possesso dell’apparecchio TV, che esonera dal pagamento del canone;
– i pagamenti eseguiti con altre modalità effettuati da chi, pur essendo soggetto al pagamento del canone TV, non dispone di contratti elettrici di uso domestico;
– i dati delle famiglie anagrafiche, con le relative residenze.

I problemi che potrebbero emergere ad esempio, come ha ricordato lo stesso Direttore, riguarderebbero:
– “le attuali tipologie contrattuali che individuano le forniture domestiche nello stesso luogo di residenza sotto i 3 Kw (contratti D2), ma per le stesse forniture sopra i 3 Kw non è rilevato il luogo di residenza (contratti D3)”.
– Per i contratti che, alla data 1° gennaio 2016, risultano già in essere, bisognerà effettuare un allineamento anagrafico tra i vari sistemi informativi delle imprese elettriche e l’Anagrafe Tributaria, per stabilire se il luogo di fornitura di energia coincide con il luogo di residenza del contribuente/cliente. A tal fine, Acquirente Unico S.p.A. trasmetterà alle Entrate i dati in suo possesso, e queste ultime individueranno “i contribuenti per quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell’intestatario, comunicandone gli estremi allo stesso Acquirente Unico S.p.A., che provvederà a trasmettere l’elenco alle imprese elettriche, con tempi, modalità e contenuti che saranno stabiliti d’intesa dopo l’emanazione del previsto decreto ministeriale”. Solo dopo questa procedura si passerà all’esame di eventuali dichiarazioni di non possesso del televisore o di pagamenti con altre modalità.

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In tale contesto assumerà cruciale importanza la corretta individuazione della famiglia anagrafica che, in modo del tutto peculiare rispetto alle diverse imposte del nostro sistema tributario, costituisce di fatto il soggetto passivo del tributo. Si tratta di una individuazione complessa, fino al completo avvio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Risolto questo nodo, le Entrate trasmetteranno alle imprese elettriche i dati di coloro che hanno dichiarato la non detenzione di apparecchi televisivi, e i dati relativi a coloro che sono appartenenti alla stessa famiglia anagrafica nei cui confronti non si deve procedere all’addebito in quanto il pagamento è stato già effettuato con altre modalità.

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