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Commercialisti in campo per la cessione e l’affitto d’azienda

“Firma digitale, software Entratel, intermediazione telematica,” sono termini che nella professione di Dottore Commercialista sono di uso quotidiano. La continua e inarrestabile evoluzione tecnologica ha costretto i professionisti del settore economico–giuridico ad assumere nuove competenze e ad estendere i confini della propria conoscenza per rispondere alle rinnovate esigenze della clientela e del mercato. Nell’ambito di questo processo di rinnovamento, uno dei principali fattori è sicuramente rappresentato dal continuo progresso tecnologico che ha imposto ai Commercialisti l’informatizzazione dei processi. Basti pensare all’introduzione dell’intermediazione telematica, che ha rivoluzionato il sistema di predisposizione e invio delle dichiarazioni, o alla profonda innovazione apportata dalla firma digitale per la presentazione delle pratiche al registro delle imprese o alla funzione di intermediazione nella presentazione dei modelli F24 e delle dichiarazioni dei redditi con il software Entratel, che ha rivoluzionato il sistema di pagamento dei tributi.
Lo stesso codice deontologico all’art. 8 impone al commercialista il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni di livello qualitativamente elevato e di non accettare incarichi professionali in materie su cui non ha adeguata competenza, rinunziando all’incarico laddove ritenga di non poter procedere in modo adeguato, assicurando così al cittadino un livello elevato della prestazione offerta ed il necessario rispetto della legalità.

In quest’ottica si inserisce la proposta dei commercialisti di intervenire nei contratti di cessione e affitto d’azienda, formulata in occasione del Congresso nazionale del CNDCEC tenutosi a Milano il 15 e 16 ottobre. Una proposta che prevede l’estensione della firma digitale anche agli atti di cui all’art. 2556 del codice civile, secondo cui, attualmente, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto e depositati, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, entro trenta giorni presso il registro delle imprese a cura del notaio rogante o autenticante. Secondo i commercialisti sarebbero maturi i tempi per ampliare il dettato dell’art. 2556 c.c., concedendo per gli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda la sottoscrizione con la firma digitale, nel rispetto della normativa concernente la regolamentazione dei documenti informatici, ed il deposito entro 30 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società.

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I motivi che spingono ad estendere l’applicazione della firma digitale agli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda ai sensi dell’art. 2556 del codice civile, come affermato dal Consigliere Maurizio Giuseppe Grosso, sono:
– l’innovazione, che presenta indubbie analogie con quella relativa alla cessione quote, in cui i commercialisti svolgono con competenza il loro ruolo nell’ambito di uno sviluppo concorrenziale che va a tutto beneficio del cittadino;
– l’intervento degli intermediari abilitati (ex art. 31, co. 2-quater, L. 24.11.2000, n.340), che contribuisce all’efficacia della firma digitale, dal momento che l’elevata qualificazione di tali soggetti “è sinonimo di diligenza e professionalità” e permette l’estensione di “un’adeguata copertura assicurativa a tutela delle operazioni interessate”, fornendo una garanzia del “corretto adempimento e del rispetto della normativa antiriciclaggio, nonché degli adempimenti fiscali connessi alle singole operazioni poste in essere”.

Sembra che la richiesta del CNDCEC sia del tutto in linea con lo spirito del D.D.L. sulla concorrenza che sta attualmente percorrendo il suo iter legislativo. Basti pensare alla portata innovativa dell’art. 44, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, che prevede la possibilità di redigere l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata con scrittura privata e il successivo deposito entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, di cui abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo (La Srls si costituirà anche senza notaio) e che ha visto anche l’intervento dei notai (Srls con scrittura privata? Parola ai notai) non molto d’accordo con la proposta, in virtù dei possibili rischi derivanti dall’ampliamento della platea dei professionisti che potranno intervenire in questo tipo di operazione.

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