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Compensi professionali, fondamentale per la Cassazione la prova del conferimento dell’incarico

Il diritto al compenso professionale è da sempre fonte di contestazioni reciproche tra professionista e cliente. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3652 del 24 febbraio 2016, ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza, ma che evidentemente, per svariati motivi, non viene ancora recepito dai professionisti, ed è per questo fonte di enorme contenzioso.

La sentenza in esame si esprime in merito ad una vicenda che riguarda la riscossione di un compenso professionale da parte di un commercialista attraverso un decreto ingiuntivo in danno del prioprio cliente, il quale, lo contestava sostenendo di non aver mai dato l’incarico al predetto commercialista ma a persona diversa. Il giudice di primo grado respingeva la domanda di pagamento del commercialista ritenendo insussistente la prova del conferimento dell’incarico professionale da parte del cliente.
La Corte di Appello rigettava l’appello e condannava il professionsita al pagamento delle spese di primo grado, dichiarate compensate dal Tribunale. Contro tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il commercialista, in particolare censurandola per aver ritenuto mancante la prova del conferimento dell’incarico professionale.

Osservano i Supremi Giudici come più volte la Cassazione ha avuto modo di affermare che presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull’attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita. Il cliente del professionista, sottoscrivendo l’incarico professionale è, conseguentemente, tenuto al pagamento del corrispettivo.

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