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Contenzioso tributario: novità dal 1° gennaio 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.233 del 7 ottobre 2015, Supplemento Ordinario n. 55, il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, recante le “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”.

Le novità sul contenzioso tributario sono state introdotte al fine di incentivare la definizione delle liti tributarie sia nella fase preventiva che in quella deflattiva, al fine di ridurre sempre di più le controversie con il fisco.
Le principali modifiche contenute nel nuovo decreto che riforma il contenzioso tributario, riguardano l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso e della tutela cautelare al processo tributario; l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti, anche se non ancora passate in giudicato; l’ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie; il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.

Per quanto concerne gli strumenti deflattivi al contenzioso tributario, la nuova normativa ha esteso il reclamo finalizzato alla mediazione a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore. Tale strumento, che finora era riservato alle sole cause tra contribuenti ed Agenzia delle Entrate, infatti è stato esteso anche agli enti locali e agli agenti e concessionari della riscossione, nonché alle controversie catastali, mentre è rimasto invariato il tetto di 20.000 euro di valore delle cause per le quali è obbligatorio il reclamo. Inoltre, tutte le controversie proposte avverso atti reclamabili possono essere oggetto di conciliazione, la quale è stata estesa anche al giudizio di appello, in modo da rafforzare gli istituti deflattivi sia nella fase anteriore alla instaurazione del processo che in pendenza di giudizio.

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In merito alla tutela cautelare, estesa a tutte le fasi del processo, il contribuente può sempre chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave ed irreparabile; le parti inoltre, possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo che di secondo grado, così come previsto nel codice di procedura civile. Infine, il giudice può subordinare i provvedimenti cautelari ad idonea garanzia, in modo da ridurre ulteriori contestazioni tra le parti nel contenzioso tributario.

Sull’immediata esecutività delle sentenze si è stabilito che la stessa, riguardante le sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo e le decisione di restituzioni di tributi in favore del contribuente, deve avvenire esclusivamente mediante il giudizio di ottemperanza, previsto dal legislatore come unico sistema per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e delle sentenze anche solo esecutive.
Lo strumento del giudizio di ottemperanza, sia di sentenza definitiva che di sentenza esecutiva, può essere utilizzato anche nei confronti degli Agenti della riscossione e dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Per quanto riguarda l’ampliamento della difesa personale nel contenzioso tributario e delle categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, il nuovo decreto ha disposto la revisione della soglia di valore delle controversie in base alla quale il contribuente può stare in giudizio personalmente, innalzandola da 2.582,28 euro a 3.000 euro; è stata, inoltre, ampliata la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica nel contenzioso tributario, inserendo anche i dipendenti dei CAF per le controversie che scaturiscono da adempimenti posti in essere dagli stessi centri di assistenza fiscale.

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Infine, in merito al rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio relative al contenzioso tributario, è stato introdotto l’obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 92, secondo comma, del c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il quale stabilisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

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