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Costi degli automezzi: ecco quali spese può dedursi l’azienda

Ogni anno ci si trova a dover affrontare il delicato tema della deducibilità dei costi degli automezzi delle attività di impresa, che siano essi relativi ad attività professionali o imprenditoriali. Con questo articolo vogliamo chiarire con uno schema riepilogativo le percentuali di deducibilità dei costi e la relativa detraibilità iva sull’acquisto e la gestione degli automezzi (manutenzione, carburante, assicurazioni, bolli ecc…).

La deducibilità dei costi degli automezzi varia a seconda del tipo di attività svolta e se si tratta di acquisto, leasing o noleggio.
I costi degli automezzi sono quelli che riguardano:

– ammortamento del costo d’acquisto;
– canoni di leasing;
– spese di locazione e di noleggio;
– carburante e lubrificanti;
– assicurazione;
– spese di manutenzione e riparazione;
– spese di custodia (parcheggio).

Costi degli automezzi: ecco quali spese può dedursi l'azienda

Oltre alle diverse percentuali di deducibilità e di detraibilità vi sono anche dei limiti da rispettare:
In caso di acquisto:
– per le autovetture il costo sarà deducibile fino ad € 18.075,99, su questo valore si applica l’aliquota di deducibilità;
– per i motocicli il costo sarà deducibile fino ad € 4.131,66, sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
– per i ciclomotori il costo sarà deducibile fino ad € 2.065,83, sul quale si applica l’aliquota di deducibilità.

In caso di leasing:
-per le autovetture sarà deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 18.075,99 con ragguaglio annuo;
– per i motocicli sarà deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo;
– per i ciclomotori sarà deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo.

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In caso di noleggio auto è importante ricordare che l’importo in fattura è spesso diviso in quota del noleggio e quota dei servizi e la parte dei servizi (manutenzione, bollo auto, assicurazione, ecc…) non concorre al raggiungimento del limite:
– per le autovetture è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno;
– per i motocicli è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
– per i ciclomotori è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio oltre a variare la percentuale di deducibilità dei costi degli automezzi (80%) e la detraibilità dell’iva (100%) varia in positivo anche il limite di riferimento, sia in fase di acquisto che leasing salendo a euro 25.822,84.

Le autovetture concesse ai dipendenti:
I costi degli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè metà più uno dei giorni che compongono il periodo stesso) sono deducibili nella misura del 70% senza alcun limite quantitativo. L’utilizzo del mezzo di trasporto aziendale va però sempre documentato, per esempio tramite contratto di lavoro.
Se il periodo è inferiore alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta, le spese relative sono deducibili al 20%.

I contribuenti minimi:
Per gli aderenti al regime dei minimi (quello con aliquota sostitutiva del 5%) i costi degli automezzi sono deducibili al 50% senza limitazioni se non quella dei beni strumentali (tra cui gli automezzi) che non potranno superare i 15.000 euro in tre anni.

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Il nuovo regime forfettario:
Essendo un regime forfettario i costi degli automezzi, così come tutti gli altri costi, non saranno presi in considerazione poiché il reddito si calcola forfettariamente applicando una percentuale prestabilita al volume di ricavi in base al tipo di attività esercitata.

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