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Lavoro autonomo: dal Jobs act allo smart working

Il 28 gennaio u.s. il CdM (link al comunicato stampa) ha approvato un disegno di legge intitolato “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, il ddl dedica il Titolo I al cosiddetto Jobs Act, lo Statuto dei lavoratori autonomi (ne avevamo accennato qui), contenente tutte le misure per la tutela del lavoro “non imprenditoriale”, mentre il Titolo II disciplina lo smart working ovvero lavoro agile.

Vediamo qui di seguito le principali previsioni normative.

Titolo I

Le principali misure riguardano:

A) Agevolazioni fiscali consistenti in:
1) deducibilità nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro (tetto max euro 5.000,00);
2) deducibilità nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo (tetto max euro 10.000,00);

B) Tutela contro le “condotte abusive”: il datore di lavoro non potrà modificare unilateralmente le condizioni del contratto o recederlo “senza congruo preavviso”, e saranno considerate “prive di effetto” le clausole che prevedono i pagamenti dilazionati di oltre 60 giorni ed “abusivo” il rifiuto a stipulare contratti per iscritto;

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C) Accesso ai Fondi UE: parificazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso ai PON e POR a valere sui fondi strutturali europe);

D) Maternità e congedi parentali: riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino (ne avevamo accennato qui);

E) Malattia e infortunio: previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni; prevista una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

F) Tutela sugli apporti originali e invenzioni del lavoratore: infatti, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi a apporti originali e a invenzioni fatti nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

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G) Accesso agli appalti pubblici dei lavoratori autonomi: Le amministrazioni pubbliche dovranno promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e adattando, laddove possibile, la loro partecipazione previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione, alle caratteristiche di tali lavoratori.

Titolo II

Lo smart working (lavoro agile) è una prestazione di lavoro subordinato prestata, parzialmente, all’interno dei locali aziendali e dietro i soli vincoli di orario massimo desunti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, il quale diventa un’alternativa al telelavoro, con caratteristiche di maggiore flessibilità e minore rigidità normativa.

Le principali misure previste per lo smart working riguardano:

A) La possibilità di utilizzo degli strumenti tecnologici propri o assegnati dallo stesso datore di lavoro (in questo caso, sarà il datore di lavoro il soggetto responsabile dei rispettivi sicurezza e funzionamento);

B) Disciplina e recesso: il rapporto di smart working sarà subordinato alla conclusione di un accordo scritto tra le parti, che regolerà le modalità in base alle quali sarà svolto il servizio prestato al di fuori dei locali aziendali, anche con attinenza alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti adoperati dal lavoratore. L’accordo potrà essere a tempo determinato o indeterminato, se indeterminato allora il recesso potrà verificarsi dietro un preavviso non inferiore a 30 giorni (invece, in presenza di un giustificato motivo: se l’accordo è a tempo determinato, le parti potranno recedere prima della scadenza del termine, mentre potranno farlo senza preavviso se l’accordo è a tempo indeterminato);

C) Trattamento economico e normativo: non potrà essere inferiore a quello applicato ad altri lavoratori subordinati che compiono la prestazione lavorativa solo all’interno dell’azienda;

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D) Sicurezza: con una cadenza almeno annuale, il datore di lavoro sarà tenuto a consegnare un’informativa scritta in cui vengano specificati rischi, tanto generali quanto particolari, che sono correlati allo svolgimento dell’attività, mentre il lavoratore dovrà collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione disposte dallo stesso datore di lavoro per i periodi in opera al di fuori dei locali aziendali;

E) Protezione dati e Privacy: sarà il datore di lavoro il soggetto responsabile dell’adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati utilizzati dal lavoratore, quaest’ultimo sarà altresì tenuto a preservare con cura le strumentazioni eventualmente rese disponibili dall’azienda;

F) Assicurazione obbligatoria: applicazione della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali anche al lavoratore che presta l’attività in modalità smart working secondo le norme del TU INAIL.

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