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Ddl Concorrenza, critici Commercialisti e Notai

La tutela dell’interesse pubblico si persegue con il mantenimento delle specificità di ogni professione e non ponendo in contrapposizione le professioni ordinistiche attraverso una redistribuzione delle competenze che non è collegata alla formazione di base è specialistica delle medesime“. È questo il commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Gerardo Longobardi al Ddl concorrenza in questi giorni in discussione presso le commissioni Finanze e Attività Produttive alla Camera.
Ma non è il solo. L’attribuzione agli avvocati dell’autentica degli atti di trasferimento di immobili non abitativi per un importo non superiore a 100 mila euro, senza verifica del contenuto, naturalmente scontenta i notai, fino ad ora depositari della esclusività sulle compravendite e gli stessi commercialisti che, al pari degli avvocati, partecipano già alle procedure esecutive in qualità di delegati alla vendita degli immobili.

Dietro l’obiettivo della semplificazione e della concorrenza, chiosa Maurizio D’Errico, Presidente del Notariato, che si tradurrebbe in un ipotetica riduzione dei costi economici per i consumatori, si nasconde il pericolo di eliminare la certezza della verifica del contenuto degli atti di trasferimento immobiliare, introducendo di fatto un doppio regime in cui per gli atti di valore superiore a 100 mila euro. Rimarrebbe al notaio la verifica complessiva del contenuto dell’atto e la sua conformità all’ordinamento, mentre per quelli inferiori a tale soglia, l’onere della verifica sarebbe demandata al cittadino, il quale dovrebbe effettuare accertamenti preventivi su proprietà e gravami degli immobili.

Per quanto riguarda i trasferimenti di quote delle Srl, il Ddl Concorrenza all’art.31 prevede che questi possano avvenire utilizzando modelli contrattuali previsti dal Ministero dello Sviluppo, eventualmente con l’assistenza di professionisti (non specificando le categorie professionali a cui è riservata tale competenza), associazioni datoriali o sindacali, agenzie d’affari o di disbrigo di pratiche accreditate presso le Camere di Commercio. In ogni caso occorrerà sottoscrivere digitalmente i documenti ed inviarli al Registro delle Imprese.

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Con riferimento alle nuove norme relative agli atti di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l. il giudizio dei commercialisti è molto negativo; il Presidente del CNDCEC a tal proposito ha affermato che “la modalità proposta dal Governo non fornisce al consumatore garanzie di certezza e qualità del servizio come avviene in forza della normativa attuale. Quella della cessione delle quote di S.r.l. e della costituzione di vincoli sulle stesse è un’attività ad oggi riservata al notaio e al commercialista. Si tratta di attività che i professionisti esercitano già in un regime di parziale liberalizzazione, per le competenze specifiche che ad essi sono riconosciute dalle rispettive leggi professionali. La cessione delle partecipazioni di S.r.l. e la costituzione di vincoli su quote può implicare l’emersione di questioni attinenti a delicate problematiche societarie e civilistiche che solo professionisti iscritti all’albo e con adeguata formazione possono risolvere. La redazione di questi atti dovrebbe essere appannaggio di professionisti con adeguate competenze nella materia del diritto societario e che per legge sono tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio“.

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