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Deduzione fiscale a chi compra per locare

Alle persone fisiche, non esercenti attività commerciale, che acquistano dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione invendute, o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo per destinarle a locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di 300mila euro comprensivo di IVA. Lo stabilisce il Decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015.

Ma cosa si intende precisamente per unità immobiliari invendute? Il Decreto definisce tali le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già state interamente o parzialmente costruite, ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato e quelle per cui era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento.

Quali sono i requisiti per poter usufruire di questa deduzione fiscale? La più importante è che l’unità immobiliare acquistata venga destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e che tale periodo sia continuativo. Inoltre, l’abitazione deve essere a destinazione residenziale e non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. La deduzione è riconosciuta una sola volta per ogni singolo immobile, e non può essere cumulata con altre agevolazioni fiscali. In caso di trasferimento dell’unità immobiliare locata, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario. La deduzione, infine, è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

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Per leggere il testo integrale e tutti gli articoli del Decreto, cliccate qui.

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