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Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali

L’articolo 2 comma 1 del Dl 462/1983 prevede che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere versate.
L’omesso versamento di tali ritenute è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. La denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento ovvero decorso inutilmente il termine in questione.

Con la legge 67/2014, il Parlamento ha conferito delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. Tra le fattispecie da depenalizzare la delega ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10 mila euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi. Molti Tribunali avevano ritenuto già di fatto depenalizzata la violazione penale in questione se di importo non superiore ai 10.000 euro, dato che già una legge dello stato aveva manifestato la volontà di non perseguire più penalmente tali illecito. Tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto che la fattispecie di omesso versamento in questione è tuttora prevista come reato in quanto la legge delega 67/2014 si è limitata a stabilire una delega al Governo non apportando in nessun modo modifiche alla figura di reato in questione.

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Secondo la riforma del sistema sanzionatorio se l’importo omesso non è superiore a euro 10 mila annui, si applicherà la sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro. Il datore di lavoro non sarà punibile se provvederà al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Le nuove sanzioni amministrative si applicheranno anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
Nel caso in cui i procedimenti siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Nei procedimento pendenti l’autorità giudiziaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, disporrà la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa che notificherà gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti ovvero 360 giorni se il trasgressore è residente all’estero. Entro 60 giorni da tale notificazione l’interessato potrà estinguere il tutto mediante il pagamento della metà della sanzione oltre le spese di procedimento.

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