Vai al contenuto

Detraibilità delle spese per cambio di sesso

Con la Risoluzione 71/E del 03.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha affrontato il caso della riconducibilità tra le spese sanitarie detraibili dell’intervento di “metoidioplastica”, che consiste nella ricostruzione degli organi genitali maschili. Il chiarimento atteso riguardava la qualificazione dell’operazione per cambiare sesso tra gli interventi di chirurgia estetica oppure tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Ebbene, data la specificità dell’argomento, è stato richiesto il parere del Ministero della Salute il quale ha precisato che: “il disturbo dell’identità di genere è catalogato fra i disturbi mentali del DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) e ne viene definito affetto, per l’ottenimento del consenso per il cambio di sesso, solo chi non ha psicopatologia associata” ….omissis….. “il trattamento medicochirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Così connotato, tale trattamento è indubitabilmente una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditate…”.

Tralasciando ogni commento riguardante l’inquadramento del disturbo della identità di genere, ci sembra utile sottolineare gli elementi necessari affinché l’intervento di metoidioplastica possa essere considerato come spesa sanitaria e quindi detraibile dall’imposta lorda per un importo pari al 19% del suo ammontare, per la parte che eccede euro 129,11.

Innanzitutto, come nel caso concreto esaminato, l’intervento deve avvenire previa autorizzazione del tribunale, così come richiesto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2011) e quindi potrà essere incluso tra le spese detraibili in base al parere espresso dal Ministero della Salute. In secondo luogo per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa.

Vedi anche  Proroga 770: arriva il comunicato ufficiale

Argomenti Correlati